Cassazione Penale, Sentenza n. 27693/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica aggravato. Il motivo centrale del ricorso è che il Tribunale avrebbe illegittimamente dichiarato inefficace la contestazione supplettiva dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. (destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta) effettuata dal pubblico ministero in udienza il 21/02/2023 ai sensi dell'art. 517 c.p.p. Tale contestazione supplettiva, secondo il Procuratore, rendeva il reato procedibile d'ufficio e quindi avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal giudice
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, sebbene l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sia di natura valutativa e debba essere espressamente contestata nell'imputazione, il pubblico ministero poteva legittimamente formulare una contestazione supplettiva nel dibattimento anche prima della formale apertura del dibattimento. Il Tribunale aveva errato nel dichiarare la contestazione "inefficace" per il solo fatto che era intervenuta prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento. Alla luce della giurisprudenza consolidata (es. Sez. 6, n. 9002/2020 e altra giurisprudenza citata), la contestazione supplettiva effettuata dal P.M. è stata ritenuta rituale e idonea a rendere procedibile d'ufficio il reato. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio alla Corte d'Appello di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Consente al pubblico ministero di procedere a contestazioni suppletive nel corso del dibattimento; la Corte ha interpretato che tale potere può essere esercitato anche prima della formale apertura del dibattimento e la tempestività non può essere esclusiva se non vi siano altre violazioni procedurali che lede-rano la difesa
Aggravante per il reato di furto quando i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio. La Corte ricorda che tale aggravante è di natura valutativa e richiede esposizione esplicita nell'imputazione o una valida contestazione supplettiva
Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati e ha introdotto termini per la proposizione della querela da parte della persona offesa; la contestazione supplettiva è stata operata durante il periodo riconosciuto all'offeso per proporre querela in conseguenza del mutato regime
Norma richiamata nella motivazione del Tribunale; la Corte segnala che la giurisprudenza precedente non vincola la possibilità del P.M. di effettuare contestazioni supplettive al momento in cui il giudice procede ai sensi di questo articolo
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare il giudizio per nuovo esame al giudice competente; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catania ai sensi di questa norma
Massime di principio
- Il pubblico ministero può formulare contestazioni supplettive durante il dibattimento anche prima della formale apertura del dibattimento; tale tempestività non rende automaticamente "inefficace" la contestazione se non sussistono altre violazioni che abbiano pregiudicato la difesa
- Le aggravanti di natura valutativa (come l'art. 625 n.7 c.p. relativa alla destinazione a pubblico servizio) devono essere esposte in modo chiaro nell'imputazione o contestate validamente in dibattimento; se correttamente contestate, possono incidere sulla procedibilità del reato
- Se una contestazione supplettiva rende il reato procedibile d'ufficio, il giudice di merito deve prenderla in considerazione e non dichiarare estinta o non procedibile l'azione penale per il solo difetto di querela antecedente alla contestazione valida
- La difesa, se colta da una nuova contestazione, ha diritto a chiedere termini per organizzare la propria attività (nuove prove, riti alternativi, eventuale restituzione in termini): queste prerogative difensive devono essere garantite dal giudice prima di escludere la rilevanza della nuova contestazione
- In casi analoghi, il sindacato di legittimità tende a tutelare la possibilità di integrazione dell'imputazione in dibattimento purché l'operato del P.M. non pregiudichi il contraddittorio e i diritti di difesa
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