Cassazione Civile, Ordinanza n. 40829/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La lite origina da un contratto preliminare di permuta: un soggetto aveva ceduto un terreno a una società, che si era obbligata a realizzare una palazzina con box da trasferire in parte al cedente; a garanzia dell'operazione vi era anche un impegno fideiussorio assunto dal ricorrente. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento della società, ordinandone la restituzione del terreno e condannando la società e il fideiussore al risarcimento del danno. In appello il fideiussore contestava: 1) la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., sostenendo che il creditore fosse decaduto perché non aveva agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale; 2) l'interpretazione del preliminare, deducendo che la fideiussione di lire 65.000.000 fosse una prestazione alternativa rispetto alla realizzazione dei box e comunque dovesse essere letta diversamente; 3) la ritenuta formazione del giudicato sulla liquidazione del danno, affermando che quel capo fosse stato invece specificamente censurato in appello; 4) la liquidazione delle spese di lite, per avere la Corte d'appello incluso una fase di trattazione che, secondo il ricorrente, non si era svolta. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ai fini dell'art. 1957 c.c. il termine semestrale decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita, cioè dal momento in cui la prestazione principale era esigibile, non dalla ultimazione effettiva dell'opera; le proroghe o tolleranze del creditore non possono pregiudicare il fideiussore. Ha inoltre accolto il terzo motivo, osservando che l'atto di appello investiva anche la misura della condanna al danno, sicché non poteva parlarsi di giudicato su quel punto. È stato invece rigettato il secondo motivo, perché l'interpretazione del contratto resa dal giudice di merito non era illogica né violativa dei canoni ermeneutici e quindi non era sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. In sede di rinvio il giudice dovrà accertare il momento di scadenza dell'obbligazione garantita, applicando il principio per cui il termine dell'art. 1957 c.c. decorre dalla esigibilità della prestazione principale; inoltre dovrà esaminare nuovamente il punto relativo alla liquidazione del danno, non essendosi formato il giudicato sul relativo capo.
Norme richiamate
Il termine semestrale per conservare la garanzia fideiussoria decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, ossia dal momento in cui il credito garantito diventa azionabile; trattandosi di termine di decadenza, non è inciso da proroghe o tolleranze concesse al debitore che impediscano l'azione tempestiva contro quest'ultimo.
Il termine meramente indicativo non è un termine essenziale in senso tecnico, sicché il suo mancato rispetto non determina automaticamente la risoluzione del contratto de iure.
Richiamato per il sindacato sull'interpretazione del contratto, ma la Corte ribadisce che la ricostruzione della volontà negoziale compiuta dal giudice di merito è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per illogicità manifesta.
L'interpretazione deve essere svolta coordinando le clausole contrattuali; tuttavia, se la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente, non è sindacabile in cassazione.
Richiamato nel motivo sul giudicato, in relazione alla dedotta formazione del giudicato interno sulla liquidazione del danno.
L'appello deve indicare con chiarezza le parti della sentenza censurate e le relative doglianze, ma senza formalismi sacramentali.
Richiamato nel motivo sul giudicato e sui limiti delle censure in appello.
Richiamato nel motivo sul giudicato e sulla possibile rinuncia tacita alle domande o eccezioni non riproposte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge posto a fondamento dei motivi esaminati.
art. 4, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Massime di principio
- In tema di fideiussione, il termine semestrale dell'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita, cioè dal momento in cui il credito principale diventa esigibile; non rileva la sola ultimazione materiale dell'opera se il contratto prevede un termine indicativo ma l'obbligazione è già scaduta in base alla concreta esigibilità della prestazione.
- Il termine di cui all'art. 1957 c.c. ha natura decadenziale: il creditore deve proporre e diligentemente proseguire l'azione contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza, e eventuali proroghe o tolleranze non possono pregiudicare il fideiussore.
- Un termine contrattuale meramente indicativo resta comunque un termine; non equivale a totale assenza di termine né consente di far coincidere la sua rilevanza, ai fini della mora o della decadenza, con il momento di effettiva ultimazione dell'attività dovuta.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se viola i canoni legali di ermeneutica o è intrinsecamente illogica; non è consentito sostituire una diversa lettura del testo negoziale a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi e le questioni contestate e contenga una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di una trascrizione integrale della sentenza impugnata.
- La censura in appello di un capo di condanna può investire non solo l'an debeatur ma anche il quantum debeatur, quando dalle doglianze formulate emerga in modo chiaro la contestazione della misura della liquidazione.
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