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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10396/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errata applicazione dell'art. 57 legge 689/1981 nella determinazione della durata della libertà controllata sostitutiva: la Corte d'appello aveva trasformato la pena detentiva di 2 mesi e 10 giorni in 5 mesi e 10 giorni di libertà controllata, mentre, secondo la corretta conversione prevista dalla norma (1 giorno di detenzione = 2 giorni di libertà controllata, nella formulazione applicabile al caso), la corrispondente durata avrebbe dovuto essere di 4 mesi e 20 giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della libertà controllata, che ha ricalcolato e rideterminato in mesi 4 e giorni 20. Restano confermate le altre statuizioni della sentenza di appello (concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione della pena, eliminazione della condizione per la sospensione condizionale, non menzione, ed accoglimento parziale dell'appello).

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma del codice penale richiamata per la tipizzazione del reato (furto) per cui l'imputato è stato dichiarato responsabile in primo grado; la fattispecie è stata ritenuta applicabile dal Tribunale a seguito di giudizio abbreviato.

  • art. 624 bis c.p.

    Norma originariamente ascritta e poi riqualificata in art. 624 c.p.; indicata nel prospetto fattuale per spiegare l'evoluzione della qualificazione del fatto.

  • art. 57 legge 689/1981

    Norma che disciplina la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata: nella formulazione applicabile al caso (anteriore alla successiva riforma operata dal D.lgs. n.150/2022 ed effective successivamente), un giorno di pena detentiva equivaleva a due giorni di libertà controllata. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel calcolo e ha corretto la conversione conformemente a tale principio.

  • art. 620 lett. i) c.p.p.

    Norma del codice di procedura penale che consente alla Corte di Cassazione, in determinati ipotesi, di disporre l'annullamento senza rinvio e di emendare direttamente l'errore; utilizzata quale base procedurale per correggere il calcolo della durata della libertà controllata senza rinviare il giudizio.

  • Disposizioni transitorie e richiamo a d.lgs./leggi (art. 71 D.lgs. n.150/2022, art. 99-bis, D.L. 31/10/2022 n.162, L. 30/12/2022 n.199, art. 23 co.8 d.l.137/2020 conv. L.176/2020, ecc.)

    Richiamate per specificare quale formulazione normativa di art. 57 fosse applicabile al caso (la formulazione anteriore alla riforma), e per spiegare che le modifiche legislative successive non si applicavano retroattivamente secondo le previste decorrenze e disposizioni transitorie.

Massime di principio

  • La conversione di pena detentiva in misure sostitutive (come la libertà controllata) va calcolata rigorosamente secondo la formulazione normativa vigente e, in caso di riforme legislative, occorre accertare quale versione della norma sia applicabile per effetto delle disposizioni transitorie.
  • Un errore di calcolo nella determinazione della durata di una misura sostitutiva può essere corretto dalla Corte di Cassazione con annullamento senza rinvio quando ricorrono i presupposti dell'art. 620 c.p.p. lett. i), evitando un nuovo esame di merito in appello.
  • Quando la pena detentiva è sostituita ex art. 57 legge 689/1981, la conversione numerica (giorni/mesi) deve rispettare il rapporto previsto dalla norma (nella formulazione applicabile al caso: 1 giorno di detenzione = 2 giorni di libertà controllata); errori aritmetici nella conversione comportano l'annullabilità della statuizione sulla durata della misura sostitutiva.
  • Le questioni procedurali relative alla misura sostitutiva possono essere dedotte anche dal pubblico ministero in sede di cassazione; la sua richiesta di annullamento senza rinvio può orientare la decisione della Corte alla correzione diretta dell'errore.
  • La correzione operata dalla Corte di legittimità può limitarsi alla sola determinazione della durata della misura sostitutiva, confermando le restanti statuizioni di merito assunte dalla corte territoriale.

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