Cassazione Penale, Ordinanza n. 31978/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Milano deducendo, quale unico motivo, violazione degli artt. 649 c.p.p. e 640 c.p. per mancata applicazione del principio del ne bis in idem processuale. La Corte ha rilevato che il motivo era, da un lato, non consentito perché reiterativo e, dall'altro, manifestamente infondato, poiché tendeva a censurare un vizio della motivazione non ravvisabile nella sentenza impugnata. Secondo la Corte d'appello, la decisione aveva correttamente applicato la nozione europea di idem factum, recepita nell'ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016. Il fatto deve ritenersi identico soltanto quando coincidano, in una dimensione empirica, condotta, nesso causale ed evento naturalistico. Il testo non espone ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta né consente di ricostruire quali fossero i fatti oggetto dei precedenti giudizi e del nuovo procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo reiterativo e manifestamente infondato. Ha escluso la sussistenza del dedotto vizio di motivazione e ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio dell'idem factum fondato sulla necessaria coincidenza di condotta, nesso causale ed evento naturalistico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione al principio del ne bis in idem processuale; la Corte applica il criterio dell'identità del fatto in senso storico-naturalistico.
La norma incriminatrice è richiamata dal ricorrente, ma il testo non specifica quale condotta concreta di truffa fosse oggetto del procedimento.
art. 200 Cost.
La sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 21 luglio 2016 è richiamata quale recepimento nell'ordinamento della nozione europea di idem factum.
Massime di principio
- Ai fini del ne bis in idem processuale, il fatto deve essere valutato in una dimensione empirica mediante la comparazione di condotta, nesso causale ed evento naturalistico; l'identità sussiste solo quando tutti questi elementi coincidano.
- La diversità dell'evento naturalistico esclude l'identità del fatto ai fini dell'art. 649 c.p.p., anche quando gli eventi derivino dalla medesima condotta.
- È inammissibile il motivo di ricorso reiterativo e manifestamente infondato che denunci un vizio di motivazione non riscontrabile nel testo della decisione impugnata.
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