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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26115/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre appello contro il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di protezione internazionale sussidiaria e umanitaria. La Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'appello e, contestualmente, aveva negato il beneficio, poi confermando il diniego anche sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità dell'ordinanza per motivazione meramente apparente, sostenendo che il giudice di merito si fosse limitato a richiamare il rigetto dell'appello senza motivare sulla manifesta infondatezza della pretesa; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 74 e 122 d.P.R. n. 115/2002, affermando che il diniego del patrocinio richiede non la mera infondatezza, ma una manifesta infondatezza intesa come evidenza ex ante dell'esito negativo della lite. Prima dei motivi, il ricorrente ha anche chiesto la correzione di un errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza impugnata, istanza dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che tale correzione non può essere effettuata dalla Corte di cassazione ma va chiesta al giudice che ha emesso il provvedimento. Ha poi rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi: la Corte d'appello aveva effettivamente motivato sulla manifesta infondatezza del gravame, con motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale, e la valutazione della manifesta infondatezza era stata compiuta ex post, all'esito del giudizio di merito, non ex ante. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali compete al giudice che ha emesso il provvedimento; la Corte di cassazione non la può effettuare nel giudizio di legittimità.

  • artt. 287 e seguenti c.p.c.

    La speciale procedura di correzione dell'errore materiale non è azionabile direttamente in cassazione contro il provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sufficiente quando supera il minimo costituzionale, anche se sintetica, purché renda percepibile il percorso argomentativo.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il patrocinio presuppone una valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 122 d.P.R. n. 115/2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è subordinata alla non manifesta infondatezza della pretesa da far valere.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Indicato come base dell'opposizione proposta avverso il diniego del beneficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione dell'errore materiale su un provvedimento impugnato con ricorso per cassazione non può essere decisa dalla Corte di cassazione, ma deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudizio sulla pretesa deve riguardare la sua non manifesta infondatezza; il diniego è legittimo quando il giudice accerti la manifesta infondatezza della domanda o del gravame.
  • La motivazione che sorregge il diniego del patrocinio è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della valutazione di manifesta infondatezza e supera il minimo costituzionale.
  • La verifica della manifesta infondatezza può essere compiuta ex post, alla luce dell'esito del giudizio di merito, e non necessariamente solo sulla base di una prognosi ex ante.
  • In cassazione, il motivo che denuncia motivazione apparente è infondato quando il provvedimento impugnato renda comunque percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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