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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9801/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione del 18.12.2019 n. 33672, che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la rettifica del valore di un terreno indicato nel rogito (da €3.352.200,00 a €5.200.000,00) e la maggiore imposta di registro relativa alla vendita della quota indivisa 3/6. I ricorrenti deducono errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. perché, a loro avviso, la Corte non avrebbe considerato: a) l'eterogeneità dell'oggetto (vendita di quota indivisa vs comparazione con vendita di intera consistenza); b) la macroscopica differenza di superfici (terreno venduto ha ha 11.17.48 vs comparato ha 5.64.00) con effetti sul valore unitario; c) l'inidoneità del terreno comparato; d) elementi valutativi rilevanti quali la consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di reintegrazione di legittima (stima antecedente di due anni rispetto alla vendita) e il valore accertato dal Comune di Bologna ai fini ICI 2007; e) questioni ritenute assorbite in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Motivazione: la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per veri errori di fatto (svista o percezione che contrasti con gli atti), non per errori di diritto o di giudizio/valutazione. La censura dei ricorrenti è sostanzialmente una critica al metodo estimativo utilizzato (confronto con un immobile ritenuto analogo) e una diversa valutazione delle risultanze probatorie, cioè errores in iudicando non sindacabili in sede di revocazione. La Corte ha inoltre ritenuto il motivo generico e privo di specificità circa le questioni asseritamente assorbite. Non sono state disposte statuizioni sulle spese (le intimazioni risultano vincenti). È inoltre dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • codice di procedura civile

    art. 395, n. 4; art. 391-bis

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto (svista o falsa percezione di un fatto decisivo desumibile dagli atti); non sono rimediabili con revocazione errori di diritto o di valutazione (errori in iudicando).

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    artt. 51, 52 e art. 53, comma 3

    L'amministrazione può stimare il valore ai fini dell'imposta di registro confrontando il bene con immobili di analoga natura: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di un confronto con un contratto vicino temporalmente e con caratteristiche ritenute analoghe.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

    art. 23, comma 8-bis (D.L. 137/2020) e art. 8, comma 8 (D.L. 198/2022)

    Predisposizioni procedurali che hanno consentito la decisione in camera di consiglio senza discussione orale, per effetto delle proroghe normative.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Previsione sulla possibile integrazione del contributo unificato da parte dei ricorrenti; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato il principio secondo cui l'ordinamento regola i rimedi di impugnazione: la revocazione non è uno strumento per sindacare valutazioni di merito già decise in via definitiva.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è rimedio eccezionale limitato a veri errori di fatto (svista o percezione) opponibili dai documenti processuali; non può essere usata per contestare valutazioni probatorie o scelte metodologiche del giudice.
  • Le critiche al metodo estimativo (es. scelta del comparatore, differenze dimensionali) costituiscono, di regola, un errore di giudizio valutabile in merito ma non rilevante ai fini della revocazione; tali censure devono essere sollevate nei gradi di merito o nel ricorso per cassazione quando pertinenti.
  • Per ottenere successo in una domanda di revocazione per errore di fatto è necessario dimostrare un chiaro contrasto documentale tra quanto affermato nella decisione e i fatti risultanti dagli atti, indicandolo con precisione e fornendo gli atti che provano l'errore.
  • Le questioni ritenute assorbite in appello possono essere oggetto di revocazione solo se individuate specificamente e se la loro omissione costituisce effettivo errore di percezione dei fatti; la mera asserzione generica di assorbimento è insufficiente.
  • In controversie di valore immobiliare, l'amministrazione può legittimamente usare confronti con atti di compravendita vicini nel tempo e con la stessa controparte, purché il confronto sia motivato e le caratteristiche dei beni siano ragionevolmente analoghe; contestare la scelta del comparatore senza prova di inesistenza di analogia difficilmente basterà in sede di revocazione.

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