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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32487/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale obbligo non opera in caso di estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, in cui era stata contestata la svalutazione di crediti. Dopo che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva in parziale accoglimento dell'appello dell'Erario dichiarato legittima la ripresa a tassazione, la società proponeva revocazione deducendo errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., assumendo che i giudici d'appello non avessero esaminato alcuni documenti. Rigettata la revocazione dalla medesima Commissione tributaria, la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la sentenza impugnata escluso la sussistenza di un errore revocatorio. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositava formale rinuncia al giudizio, allegando l'intervenuta definizione agevolata dell'altro giudizio relativo alla sentenza di appello, con adesione dell'Agenzia delle Entrate alla rinuncia e alla compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per sostenere la sussistenza di un errore di fatto revocatorio; la Corte non ne esamina il merito perché il giudizio viene estinto per rinuncia.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte e accettata determina l'estinzione del processo, con conseguente cessazione della pronuncia sul merito delle censure proposte.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Quando interviene la rinuncia al giudizio, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso, anche se attengono alla dedotta violazione delle norme sulla revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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