Cassazione Penale, Sentenza n. 41241/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 20/05/2022 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai sensi dell'art. 44 lett. b) e art. 95 del d.P.R. 380/2001 (capo a e b) e aveva invece condannato l'imputato a € 800,00 di ammenda per violazione dell'art. 75 d.P.R. 380/2001 (utilizzo delle opere prima del rilascio del certificato di collaudo). In appello (poi trasmesso in Cassazione) la difesa ha dedotto: 1) insussistenza del reato contestato in relazione alla natura delle opere (si tratterebbe di semplici pannellature/muri ordinari non soggetti a collaudo statico) e 2) comunque prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile (anche per manifesta infondatezza) la censura sulla violazione dell'art. 75: la qualificazione dei fatti come opere che richiedevano collaudo è fondatasi sugli elementi accusatori (pareti laterali in muratura con parti in cemento armato e montanti verticali in acciaio) e quindi l'utilizzo prima del collaudo integra la fattispecie. Ha ritenuto manifestamente infondata anche l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'art. 75 è reato di natura permanente e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo o dal collaudo, circostanze non dimostrate. Di conseguenza il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 75
La norma punisce chi consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo; la Corte la interpreta come reato di natura permanente: la durata della condotta illecita protrae il reato fino alla cessazione dell'uso o al collaudo, che sono il momento da cui far decorrere la prescrizione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 95
Riferimento alle disposizioni che impongono il deposito del progetto e il collaudo statico per certe costruzioni (es. cemento armato e strutture verticali in acciaio); la Corte ha ritenuto che le opere contestate rientrassero in tale ambito, rendendo necessario il collaudo prima dell'utilizzo.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b)
Norma richiamata nell'imputazione originaria (capo a) ma i relativi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dal Tribunale; richiamata nel quadro fattuale del procedimento.
cod. proc. pen., art. 568, comma 5
Sulla conversione dell'impugnazione: la Corte ribadisce che l'appello erroneamente proposto contro una sentenza di condanna pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione se dall'atto emerge che l'impugnante ha effettivamente inteso utilizzare un rimedio irregolare; in tale ipotesi l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nell'avere proposto il ricorso.
Massime di principio
- L'art. 75 d.P.R. 380/2001 è un reato di natura permanente: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'utilizzo dell'opera o dal collaudo, non dal momento della realizzazione; chi pretende di invocare la prescrizione deve provare il collaudo o la cessazione dell'uso.
- Se le opere edilizie comprendono elementi in cemento armato o strutture in acciaio (o comunque rientrano nelle fattispecie che richiedono collaudo statico), l'utilizzo prima del collaudo integra la fattispecie di cui all'art. 75.
- In Cassazione sono inammissibili le censure che richiedono una ricostruzione di merito dei fatti (valutazione di prova o nuova qualificazione fattuale); tali questioni devono essere svolte nei gradi di merito.
- Un appello formulato erroneamente come ricorso per cassazione non si converte automaticamente: se dall'atto emerge che l'impugnante ha volutamente o correttamente scelto il mezzo non consentito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
- Presentare un ricorso manifestamente infondato comporta il rischio di condanna alle spese processuali e, in casi valutati equitativamente, all'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
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