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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27044/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/05/2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava: 1) il diniego della scriminante dello stato di necessità; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti in rapporto alla recidiva; 4) il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sullo stato di necessità generico e infondato, perché non confrontato con la puntuale ricostruzione dei fatti e con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso radicalmente i presupposti della scriminante. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché privi di un effettivo confronto con le valutazioni di merito e formulati in modo generico, sostanziandosi in censure solo apparenti di errore logico o giuridico.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la mancata applicazione della causa di non punibilità, ritenendo inammissibile la censura perché non confrontata con le valutazioni di merito.

  • art. 54 c.p.

    La decisione richiama, per il motivo dedotto, la scriminante dello stato di necessità, esclusa dalla Corte territoriale per radicale insussistenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesti il diniego dello stato di necessità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto dei presupposti della scriminante; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
  • Le doglianze in cassazione che investono la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulle attenuanti, la recidiva o il trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano in modo effettivo con la motivazione del giudice di merito e mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
  • In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito che siano adeguatamente e logicamente motivate; la censura è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore logico o giuridico specifico e non meramente apparente.
  • La genericità del ricorso, anche quando formalmente prospetti errori di diritto o di motivazione, determina l'inammissibilità del gravame e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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