Cassazione Penale, Ordinanza n. 27044/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/05/2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava: 1) il diniego della scriminante dello stato di necessità; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti in rapporto alla recidiva; 4) il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sullo stato di necessità generico e infondato, perché non confrontato con la puntuale ricostruzione dei fatti e con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso radicalmente i presupposti della scriminante. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché privi di un effettivo confronto con le valutazioni di merito e formulati in modo generico, sostanziandosi in censure solo apparenti di errore logico o giuridico.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama la mancata applicazione della causa di non punibilità, ritenendo inammissibile la censura perché non confrontata con le valutazioni di merito.
La decisione richiama, per il motivo dedotto, la scriminante dello stato di necessità, esclusa dalla Corte territoriale per radicale insussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il diniego dello stato di necessità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto dei presupposti della scriminante; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
- Le doglianze in cassazione che investono la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulle attenuanti, la recidiva o il trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano in modo effettivo con la motivazione del giudice di merito e mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni di merito che siano adeguatamente e logicamente motivate; la censura è ammissibile solo se denuncia un effettivo errore logico o giuridico specifico e non meramente apparente.
- La genericità del ricorso, anche quando formalmente prospetti errori di diritto o di motivazione, determina l'inammissibilità del gravame e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26979/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26980/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26981/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26983/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26984/2026 del 17/07/2026
- ordinanza_penale · 17 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26985/2026 del 17/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →