Cassazione Civile, Ordinanza n. 28762/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta da un notaio nei confronti del proprio avvocato, deducendo una responsabilità professionale per l’asserita negligenza nella gestione di una causa. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta, in particolare perché non è stata provata la causalità tra le condotte contestate al difensore e l’esito sfavorevole del giudizio presupposto, quindi neppure la fondatezza della pretesa originaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità per ultrapetizione, sostenendo che il giudice di merito avesse pronunciato oltre i limiti della domanda affrontando d’ufficio il difetto di nesso causale; 2) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando motivazione apparente o omissione valutativa. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non sussisteva il denunciato vizio di ultrapetizione: il difetto di nesso di causalità attiene al fatto costitutivo dell’illecito ed è rilevabile d’ufficio; inoltre il giudice di appello aveva affrontato anche le questioni relative all’obbligo di informazione e alla restituzione del fascicolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova del nesso eziologico tra le condotte commissive e omissive ascritte al legale e il pregiudizio lamentato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di un fatto costitutivo dell’illecito, quale il nesso di causalità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale della doglianza sul preteso error in iudicando relativo all’art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro formale della nullità della sentenza per asserito vizio di ultrapetizione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente/nullità della sentenza, ma la Corte ritiene il motivo inammissibile per assorbimento nella ratio sul nesso causale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato a sostegno della censura di omesso esame di fatto decisivo, ritenuta inammissibile dalla Corte.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente deve provare non solo la condotta negligente, ma anche il nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato, cioè la concreta incidenza sull’esito sfavorevole della controversia presupposta.
- Il difetto di nesso di causalità, in quanto attinente a un fatto costitutivo dell’illecito, può essere rilevato d’ufficio dal giudice e non integra ultrapetizione.
- La censura di omesso esame o di motivazione apparente è inammissibile quando la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e assorbente, logicamente e compiutamente argomentata.
- In tema di responsabilità del difensore, il pregiudizio al diritto di difesa del cliente va apprezzato in concreto, tenendo conto anche di condotte del cliente stesso che incidano sulla prosecuzione della difesa, come la revoca del mandato e l’omessa nomina di un nuovo difensore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →