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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11806/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dott. Fabrizio Scarinci, responsabile dell'assistenza fiscale di un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su un modello 730/2015 relativo al 2014. L'Agenzia, dopo controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973, ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo a carico del dott. Scarinci, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997, la somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi. Scarinci ha impugnato sostenendo (i) che, ratione legis e della novella del 2019, avrebbe dovuto rispondere al massimo per il 30% della maggiore imposta (favor rei/lex mitior) e (ii) che l'iscrizione a ruolo e la contestazione sarebbero di competenza della direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore (ossia la direzione regionale, non la direzione provinciale di Milano che ha formato il ruolo), ai sensi dell'art. 39, comma 2. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR ha invece confermato la cartella. Scarinci ha quindi ricorso in Cassazione con quattro motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorrente, ritenendo che l'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 attribuisca alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (cioè del soggetto che ha rilasciato il visto infedele), la competenza funzionale esclusiva per la contestazione/irrogazione e per l'azione a recupero (anche quando la richiesta di somme avvenga tramite iscrizione a ruolo). Ne consegue la nullità per incompetenza dell'iscrizione a ruolo e della cartella formata dalla direzione provinciale di Milano. Per tali ragioni la sentenza di merito è stata cassata e il ricorso introduttivo di Scarinci è stato accolto nel merito con annullamento dell'atto impugnato. Gli altri motivi (compensazione spese, lex mitior/quantificazione della sanzione) sono stati assorbiti in conseguenza dell'annullamento per incompetenza. La Corte ha inoltre osservato che la disposizione ha anche contenuto sanzionatoria e che la natura «risarcitoria» invocata dall'Amministrazione non esclude l'applicabilità della regola di competenza regionale.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia."

    La Corte interpreta il comma 2 come norma attributiva di competenza funzionale esclusiva alle direzioni regionali rispetto alle violazioni consistenti nel rilascio di visto di conformità infedele, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore (colui che ha apposto il visto), anche quando la riscossione avvenga tramite iscrizione a ruolo.

  • art. 39, comma 1, lett. a) d.lgs. 241/1997 (versione successiva a d.lgs. n.175/2014)

    "... se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi ... i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti ... al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ..."

    La norma prevede la responsabilità patrimoniale del soggetto che rilascia il visto infedele e la possibilità che tale importo costituisca titolo per la riscossione mediante ruolo; la Corte ritiene che detta conseguenza non escluda l'applicabilità della regola di competenza prevista dal comma 2.

  • art. 36-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; nel caso concreto l'esito del controllo ex art. 36-ter costituisce presupposto per la comunicazione che rende possibile la responsabilità del soggetto che ha rilasciato il visto infedele.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione mediante ruolo)

    Regola le modalità di riscossione coattiva tramite ruolo; l'art. 39 riconosce le comunicazioni derivanti dal controllo come titolo per iscrivervi a ruolo le somme richieste al trasgressore.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 6) - novella art. 39

    La modifica ha ampliato le conseguenze patrimoniali del rilascio del visto infedele (pagamento dell'imposta, sanzione e interessi), ma non ha modificato la regola di competenza funzionale attribuita dal comma 2; la Corte ricava che la competenza regionale continua ad applicarsi anche alla nuova ipotesi.

  • decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (art. 13 e disposizioni correlate)

    Regola le modalità di presentazione delle dichiarazioni assistite dai CAAF; la norma è richiamata per definire l'ambito delle ipotesi in cui si verifica il visto infedele e la relativa responsabilità.

  • legge 28 marzo 2019, n. 26 (conversione d.l. 4/2019)

    Richiamata dal ricorrente come possibile fonte di lex mitior in ordine alla quantificazione della sanzione (30% della maggiore imposta); la Corte ha ritenuto la questione non decisiva dopo aver accolto il motivo relativo all'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo.

  • d.m. Finanze 12 luglio 1999

    Atto organizzativo citato a conforto della soluzione che attribuisce alle direzioni regionali compiti di autorizzazione, vigilanza e gestione dei rapporti con i CAAF, coerente con la centralizzazione della competenza sanzionatoria/contestatoria.

Massime di principio

  • La competenza a contestare e ad irrogare sanzioni per il rilascio di visto di conformità infedele (e, correlativamente, l'azione per il recupero delle somme richieste al trasgressore) appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; atti compiuti da uffici diversi possono essere nulli per incompetenza.
  • Quando si impugna una cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per visto infedele, verificare e dedurre immediatamente l'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo (domicilio fiscale del trasgressore vs. ufficio che ha effettuato il controllo): è motivo capace di far cadere l'intero atto.
  • La modificazione delle conseguenze patrimoniali del rilascio del visto (es. novellazioni legislative) non altera automaticamente la regola di competenza prevista dal comma 2 dell'art. 39, salvo espressa disposizione normativa contraria.
  • La qualificazione della fattispecie come 'risarcitoria' o 'sanzionatoria' non è determinante, ai fini della competenza, quando la norma richiamata (art. 39, comma 2) dispone espressamente la competenza regionale: la funzione mista (ripristinatoria/deterrente) della misura non esclude l'applicazione della regola di competenza.
  • In sede di contenzioso, se la competenza dell'ufficio amministrativo è contestata e dimostrata, questioni successive (quantificazione della somma, applicazione del favor rei, lex mitior) possono risultare assorbite; pertanto è strategico sollevare preliminarmente eccezioni di incompetenza.
  • L'Amministrazione locale ha l'obbligo/prassi di segnalare alle direzioni regionali eventuali violazioni; la mancata acquisizione di questa competenza regionale può essere vista come lesione del principio di legalità nell'attribuzione degli uffici competenti.

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