Cassazione Penale, Sentenza n. 12030/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti comprendente anche le pene riportate ai nn. 18 e 20 del casellario. Sapia contestava che tali pene non erano state interamente espiate e che, correttamente incluse nel cumulo, avrebbero inciso sull'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78, comma 1 cod. pen. (riduzione purché superiore al quintuplo della pena più grave). Denunciava altresì omissione di motivazione e vizio di logica e contraddittorietà in relazione alla ricostruzione delle date di commissione dei reati, dei periodi di espiazione e all'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; sosteneva di non aver chiesto un cumulo globale ma un corretto cumulo parziale che tenesse conto della sua posizione esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse fornito motivazione adeguata e coerente circa l'omessa inclusione delle condanne rilevanti e circa le date di decorrenza dell'espiazione. La Corte ha richiamato il principio che, ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti, nel cumulo devono essere inserite anche le pene già espiate se possono influire sul criterio moderatore dell'art. 78 o sul cumulo materiale e sulla maturazione dei benefici. Inoltre ha rilevato un errore materiale nella determinazione della data di decorrenza di una pena (8.4.2000 anziché 9.5.2000) e l'insufficiente motivazione sulla mancata inclusione della sentenza della Corte d'appello di Catania del 26.9.2006. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio che riesamini la posizione esecutiva del ricorrente alla luce dei principi enunciati.
Norme richiamate
criterio moderatore applicabile nel cumulo delle pene che consente di ridurre la pena complessiva; la sua applicazione deve essere valutata anche tenendo conto di pene già espiate se esse possono incidere sul calcolo e sulla maturazione di benefici
stabilisce che ai fini del calcolo devono essere computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena da eseguire; la Corte precisa però che tale criterio va applicato alla luce della necessità di formare cumuli parziali e di valutare le pene già espiate se rilevanti ai fini del cumulo e del criterio moderatore
norma richiamata in relazione al cumulo parziale delle pene e alla formazione di cumuli successivi in relazione alle date di commissione dei reati
Massime di principio
- Quando un condannato ha più titoli di condanna commessi in tempi diversi, il giudice dell'esecuzione deve formare cumuli parziali raggruppando le pene con riferimento alla data di commissione dei reati e non può limitarsi a un cumulo globale che attribuisca periodi di carcerazione anteriori a reati successivi
- Nel cumulo delle pene vanno inserite non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate se possono avere effetto sul criterio moderatore di cui all'art. 78 o sul cumulo materiale e sulla maturazione dei benefici
- Il condannato ha interesse concreto a conoscere una situazione esecutiva completa e precisa; perciò l'omessa o insufficiente motivazione del giudice dell'esecuzione circa l'inclusione o esclusione di titoli esecutivi giustifica l'annullamento e il rinvio
- In caso di più criteri applicabili per l'imputazione delle pene (data di commissione vs data di inizio esecuzione), occorre verificare quale soluzione risulti meno gravosa per il condannato e dare priorità, se necessario, alla soluzione più favorevole
- Il giudice deve motivare con precisione le date di decorrenza delle pene e la loro incidenza sul cumulo; errori materiali nelle date di esecuzione rilevano e richiedono correzione
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