Ordinanza n. 324/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento prot.-OMISSIS-, emesso dal Consolato Generale D’Italia Casablanca e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata respinta la richiesta di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato; b) del provvedimento presupposto e richiamato, con cui sarebbe stato revocato il nulla osta n. -OMISSIS- dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno, non notificato e non altrimenti conosciuto; c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto d'ingresso per lavoro subordinato, fondato sulla revoca del nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, nonché il presupposto provvedimento di revoca del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Salerno, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Il diniego era motivato dall'intervenuta revoca del nulla osta. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto; in mancanza, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta conferma entro il termine previsto. L'amministrazione ha prodotto un estratto del sistema SPI dal quale risultava la mancata conferma.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, il TAR ha ritenuto che la mancata prova della conferma datoriale entro sette giorni comportasse il rifiuto della richiesta e la revoca automatica del nulla osta, sicché il diniego consolare risultava, allo stato degli atti, fondato. Quanto al periculum, il ricorrente non era entrato in Italia e quindi non correva alcun rischio di espulsione; inoltre, il nulla osta era finalizzato a un rapporto di lavoro subordinato di nove mesi e il tempo trascorso faceva dubitare del perdurante interesse del datore di lavoro all'instaurazione del rapporto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia
La mancata conferma della richiesta da parte del datore di lavoro entro sette giorni determina il rifiuto della richiesta e la revoca automatica del nulla osta già rilasciato.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998, la mancata conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di nulla osta al lavoro entro sette giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto comporta il rifiuto della richiesta e la revoca automatica del nulla osta già rilasciato.
- Nel giudizio cautelare avente a oggetto il diniego di un visto fondato sulla revoca del nulla osta per mancata conferma datoriale, il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta conferma entro il termine previsto; in assenza, non è ravvisabile il fumus boni iuris.
- La mancata entrata dello straniero nel territorio nazionale esclude, in relazione al diniego del visto, un pericolo attuale di espulsione e può concorrere a escludere il periculum in mora.
- Il decorso del tempo rispetto alla durata limitata del rapporto di lavoro prospettato può incidere sulla concretezza e attualità del pregiudizio cautelare, soprattutto quando faccia dubitare del perdurante interesse datoriale all'instaurazione del rapporto.
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