Ordinanza n. 3541/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del bando di concorso RIPAM – Ministero della Difesa – Assistenti, M_DA0582CC DE12024 0000873 del 18 luglio 2024, pubblicato in data 23 luglio 2024, in parte qua e nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente; - dell’atto protocollato M_D A0582CC REG2026 0020545 23-03-2026, pubblicato in data 25 marzo 2026 alle ore 14:53, avente ad oggetto “Graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT45 Assistente tecnico per l’informatica (45 Unità)” nella parte in cui non contempla la posizione di parte ricorrente e limita gli idonei al 20% dei posti banditi; - della mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori; - degli atti, anche taciti o gestionali, con cui le Amministrazioni resistenti hanno omesso di procedere allo scorrimento della graduatoria impugnata, nonostante la sua capienza e la sussistenza di fabbisogno di personale per il medesimo profilo; - della nota di chiarimenti prot. n. M_D A0582CC REG2026 0023448 02_04_2026, avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024” recante l’applicazione del limite massimo degli idonei nelle graduatorie concorsuali, nella parte in cui non prevede alcun coordinamento con la deroga introdotta per i concorsi banditi nel 2025; - del bando del concorso bandito in data 23 dicembre 2025 “per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.100 (millecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa” tra cui il medesimo profilo di parte ricorrente, nella parte in cui non prevede la previa utilizzazione o lo scorrimento della graduatoria del concorso RIPAM 2024, ancora vigente e capiente; - di tutti gli atti, anche ove non conosciuti, relativi all’istruttoria predisposta per la determinazione dei posti messi a bando nel concorso bandito nel 2025; - di tutti gli atti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale dell’Amministrazione in relazione al concorso bandito per il 2024; - del mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata da parte ricorrente e nell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale RIPAM-Ministero della Difesa, inclusi la graduatoria finale del profilo FT45, il limite del 20% degli idonei, il mancato scorrimento e il successivo bando del 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando del concorso RIPAM-Ministero della Difesa del 2024, la graduatoria finale approvata nel 2026 per il profilo di assistente tecnico per l'informatica, nella parte in cui non li contempla e limita gli idonei al 20% dei posti banditi, la mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori, l'omesso scorrimento della graduatoria, la nota amministrativa sull'applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei, il successivo bando del 2025 e il mancato riscontro a un'istanza di accesso. Hanno sostenuto che la deroga al limite del 20% prevista dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, dovesse applicarsi anche alle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. Sono stati dedotti l'irragionevolezza e la disparità di trattamento derivanti dal collegamento della disciplina alla sola data di approvazione della graduatoria, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e tutela dell'affidamento, nonché censure riguardanti il mancato scorrimento e l'accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, il Collegio ha richiamato plurimi precedenti della stessa Sezione e ha ritenuto che la disciplina derogatoria al limite del 20% degli idonei debba essere interpretata in senso strettamente letterale, senza applicazione analogica, sicché essa non opera in assenza dei presupposti temporali espressamente stabiliti dal legislatore. La delimitazione temporale non è stata ritenuta irragionevole né costituzionalmente illegittima; inoltre, non è stato ravvisato un affidamento giuridicamente tutelabile né un vizio collegato ai tempi di svolgimento della procedura. Quanto al periculum, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente eventuale e ipotetico, poiché non risultavano certe né concretamente evidenziate future attività di scorrimento della graduatoria da parte dell'Amministrazione, neppure entro i limiti percentuali vigenti. È stata quindi esclusa l'attualità e l'imminenza di un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, conv. in l. 9 maggio 2025, n. 69
deroga al c.d. "taglia idonei"
La disciplina derogatoria al limite massimo degli idonei nelle graduatorie concorsuali deve essere interpretata restrittivamente e in senso letterale; non è applicabile analogicamente in assenza dei presupposti temporali espressamente previsti.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Le disposizioni derogatorie al limite massimo degli idonei nelle graduatorie concorsuali, quando individuano espressamente presupposti temporali di applicazione, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica a procedure escluse dal dato letterale.
- La delimitazione temporale stabilita dal legislatore per l'applicazione di una disciplina derogatoria sul numero degli idonei non è di per sé irragionevole o lesiva dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, se la differenziazione è collegata a un criterio normativo espresso.
- La mera partecipazione a una procedura concorsuale e l'aspettativa di essere inseriti o utilizzati in una graduatoria non integrano, in assenza di ulteriori elementi, un affidamento giuridicamente tutelabile sull'applicazione di una disciplina successiva più favorevole.
- In sede cautelare, il periculum in mora non è dimostrato da un pregiudizio futuro e ipotetico: occorre un danno grave, attuale o imminente, sorretto da elementi concreti circa l'effettiva probabilità dell'evento lesivo.
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