Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21262/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Alcuni proprietari di un appartamento al primo piano agirono contro i proprietari degli appartamenti soprastanti chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal loro immobile, sostenendo che le infiltrazioni provenissero dal degrado della copertura dell'edificio e dallo stato di abbandono degli appartamenti superiori, con solai in cattive condizioni. Il tribunale accolse la domanda solo in parte, liquidando un danno patrimoniale e rigettando la domanda di danno biologico. In appello uno dei convenuti contestò la decisione, deducendo che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il contenuto decisivo della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe attribuito i danni al degrado della copertura e escluso l'idoneità dei solai interpiano a impedire il passaggio delle acque meteoriche; inoltre dedusse vizio di motivazione per il mancato dissenso espresso rispetto alla CTU, pur richiamata nella motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero un fatto storico omesso, poiché la consulenza tecnica d'ufficio non è, di per sé, un fatto storico la cui mancata valutazione integri il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre ha osservato che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva sì considerato le conclusioni della CTU sul degrado della copertura, ma aveva poi valorizzato un ulteriore profilo causale: una volta ripristinata la copertura, l'inerzia del proprietario dell'unità soprastante nel ripristinare il proprio immobile aveva consentito alla massiccia umidità presente di continuare a penetrare nell'appartamento sottostante, aggravando i danni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e controverso; la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto tale, non integra di per sé un fatto storico, potendo rilevare solo se la sua pretermissione si traduca nell'omesso esame di un fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di mancanza di motivazione è stata ritenuta inidonea perché non coglieva la ratio decidendi e si risolveva in una censura non pertinente al fondamento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato disatteso, sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., è deducibile l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione del giudice alle valutazioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce, di per sé, un fatto storico: la sua critica in cassazione è ammissibile solo se si traduce nell'omesso esame di un fatto specifico e decisivo oppure nella mancata considerazione della relativa allegazione fattuale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non intercetta la ragione decisiva della decisione, è priva di decisività e risulta inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni autonome, la censura che colpisca solo una di esse ma lasci intatta l'altra non può condurre alla cassazione della sentenza.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.