Cassazione Penale, Ordinanza n. 16871/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili che avevano giudicato due distinti reati di evasione, uno commesso il 10.11.2018 e l’altro il 02.04.2024, sostenendo che si trattasse di violazioni omogenee, poste in essere nello stesso contesto di violazione della medesima misura custodiale e a distanza temporale non tale da escludere un disegno unitario. Il tribunale aveva rigettato l’istanza ritenendo mancante la prova dell’identità del disegno criminoso e valorizzando, in senso ostativo, la significativa distanza temporale tra i fatti. Nel ricorso per cassazione si deducevano nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato la omogeneità dei reati, il breve lasso temporale e il contesto comune di commissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di merito e aspecifiche, non idonee a confrontarsi con la motivazione del giudice dell’esecuzione, il quale aveva svolto un iter logico ritenuto esaustivo e aveva attribuito carattere decisivo alla notevole distanza temporale tra le due violazioni per escludere la continuazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
disciplina l’applicazione della continuazione in sede esecutiva; la richiesta richiede elementi idonei a dimostrare l’identità del disegno criminoso tra i reati
viene richiamato quale parametro per la configurazione del reato continuato e dell’unicità del disegno criminoso
individua i reati oggetto delle sentenze poste a base dell’istanza, entrambi qualificati come evasione
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra più reati richiede la presenza di elementi concretamente indicativi dell’identità del disegno criminoso; la mera omogeneità delle violazioni non è di per sé sufficiente.
- Ai fini della continuazione, il giudice può valorizzare in modo decisivo la significativa distanza temporale tra i fatti come indice incompatibile con una deliberazione unitaria.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura del materiale valutativo senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito o dell’esecuzione.
- L’omessa o insufficiente considerazione di singoli elementi favorevoli dedotti dal ricorrente non integra di per sé vizio di legittimità quando la decisione impugnata abbia già espresso una motivazione логicamente coerente e complessivamente esaustiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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