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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27317/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di secondo grado aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sua responsabilità nonostante un ragionevole dubbio, senza valutare correttamente l’attendibilità della persona offesa e il complessivo quadro istruttorio. Con il secondo motivo ha contestato, anche se solo in parte per la prima volta in cassazione, l’insussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., la configurabilità del tentativo e la sussistenza della destrezza. Con la memoria depositata successivamente ha poi introdotto ulteriori censure, ritenute tardive. La Corte di cassazione ha qualificato i motivi come in parte indeducibili e in parte manifestamente infondati, rilevando che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le doglianze che chiedevano una nuova lettura delle prove e la diversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa; ha inoltre considerato in parte nuove e quindi indeducibili le censure formulate solo con la memoria. Ha giudicato manifestamente infondate le contestazioni sul tentativo e sulla destrezza, osservando che la sottrazione era già consumata al momento dell’intervento della sorveglianza e che la particolare abilità descritta dai giudici di merito era idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore. Ha infine affermato che l’inammissibilità preclude la rilevazione della prescrizione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 c.p.

    È stata richiamata come aggravante contestata, censurata dalla ricorrente per la prima volta in cassazione; la Corte ne ha rilevato l’indeducibilità nella parte in cui la relativa doglianza era nuova.

  • art. 57 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 606 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma la Corte ha qualificato come inammissibili/indeducibili le censure che tendevano a una rivalutazione del merito e quelle tardivamente introdotte, secondo i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura del compendio istruttorio, salvo che si deduca un concreto travisamento di specifiche emergenze processuali.
  • Le doglianze che introducono per la prima volta in cassazione questioni non devolute tempestivamente nei motivi di ricorso sono indeducibili e non possono essere esaminate.
  • Nel furto, la configurabilità del tentativo va esclusa quando l’intervento della vigilanza intervenga dopo il pieno impossessamento della cosa sottratta e quindi dopo la consumazione del reato.
  • La destrezza sussiste quando la condotta sia connotata da particolare abilità idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore sulla res.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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