Cassazione Penale, Sentenza n. 25521/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per: capo B - illecita detenzione di un dispositivo lampeggiante e due trombe acustiche (contrassegni identificativi in uso ai corpi di polizia) ai sensi dell'art. 497-ter in relazione all'art. 497-bis c.p.; capo A - detenzione e porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di due bastoni "tonfa" in violazione dell'art. 4 legge n. 110/1975. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione nella dichiarazione della recidiva (pretesa mancanza di specificazione, richiamo a precedenti risalenti e non specifici); (2) vizio nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, in particolare nell'aumento applicato al capo A (aumento pari al doppio del minimo edittale), lamentando assenza di specifica motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla recidiva. Ha stabilito che la Corte territoriale si è limitata ad affermazioni apodittiche, senza motivare adeguatamente perché i precedenti penali denotassero una perdurante inclinazione del reo alla commissione di reati (cioè senza collegare il dato formale della reiterazione al profilo sostanziale richiesto dalla disciplina della recidiva). Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo della recidiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto. La censura sul trattamento sanzionatorio è stata assorbita dall'annullamento relativo alla recidiva. Il resto della condanna (merito dei reati contestati) non è stato modificato in questa pronuncia.
Norme richiamate
Norma riferita alla detenzione di segni distintivi o strumenti in uso alle forze di polizia; la Corte conferma che il fatto (detenzione di lampeggiante e trombe) integra la fattispecie contestata, ma il rilievo decisivo in cassazione riguarda non la qualificazione del fatto, bensì la motivazione relativa alla recidiva utilizzata per aggravare la posizione sanzionatoria.
Richiamato in relazione all'art. 497-ter come parte del complesso normativo che tutela i contrassegni identificativi in uso ai corpi di polizia; la sentenza non modifica la contestazione della fattispecie ma conferma che la recidiva richiede autonoma motivazione.
Norma relativa alla detenzione e porto di armi o strumenti atti ad offendere (qui i due bastoni "tonfa"); la Corte non discute la sussistenza del reato ma conferma che l'aumento sanzionatorio collegato alla recidiva deve essere motivato specificamente.
Disciplina giurisprudenziale sulla recidiva (Sez. 3, n. 33299/2016 e Sez. 6, n. 56972/2018)
La recidiva presuppone che i precedenti penali indichino una perdurante inclinazione al delitto; la motivazione deve far emergere, anche sinteticamente, che la condotta attuale è una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Dichiarazioni apodittiche basate solo sulla reiterazione formale non soddisfano l'onere motivazionale.
Massime di principio
- La mera elencazione di precedenti o l'affermazione apodittica della recidiva non è sufficiente: il giudice deve motivare come i precedenti evidenzino una perdurante inclinazione criminale e siano pertinenti rispetto al reato in esame.
- In presenza di contestazione di recidiva, la difesa può efficacemente impugnare la sentenza sostenendo l'assenza di specifica motivazione o la non rilevanza dei precedenti (es. remoti o non attinenti), mirando all'annullamento limitato della valutazione della recidiva.
- Se la recidiva è annullata, le eventuali aggravanti o aumenti di pena adottati sulla sua base devono essere riconsiderati e il giudice di rinvio dovrà ricalcolare il trattamento sanzionatorio senza tener conto della recidiva non provata.
- La Corte di legittimità assorbe, quando procede all'annullamento parziale (es. solo sul punto della recidiva), le censure connesse (es. sulla quantificazione della pena) che dipendono direttamente dalla valutazione annullata, rimandando il resto della decisione alla corte territoriale per nuovo esame.
- Per il giudice di merito è utile esplicitare, anche brevemente, i collegamenti causali fra precedenti e condotta attuale (natura, tempi, modalità) per rendere la dichiarazione di recidiva inattaccabile in cassazione.
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