Cassazione Penale, Sentenza n. 24388/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di euro 186.512,30 disposto ai fini di confisca per equivalente nei confronti di Goldoni Saveria e Maset Angelo, in relazione a ipotesi di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). La difesa deduceva: (I) erronea applicazione dell'art. 603-bis per effetto del principio di diritto intertemporale (art. 2 c.p.) perché i rapporti di lavoro erano sorti prima dell'introduzione della fattispecie (novembre 2016); (II) difetto di motivazione, sostenendo che le condotte di costrizione sarebbero state poste in essere da terza persona (Aiello Angela) e non dagli odierni indagati; (III) illegittimità del sequestro ex art. 321 c.p.p. e violazione dell'art. 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU perché la confisca per equivalente sarebbe stata applicata anche a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) l'art. 603-bis, nella sua formulazione, prevede che il reato si possa perfezionare anche con l'impiego/uso continuato di manodopera in condizioni di sfruttamento dopo il 4/11/2016, per cui la circostanza che l'assunzione fosse precedente non esclude la rilevanza penale se l'impiego sfruttante è proseguito oltre tale data; (b) la motivazione del Tribunale del riesame è congrua e basata su elementi (dichiarazioni dei lavoratori, prospetti turni, buste paga) che dimostrano condizioni di lavoro contrarie alla normativa e l'approfittamento dello stato di bisogno; (c) la quantificazione delle somme sottoposte a sequestro è stata fatta prendendo come riferimento i periodi successivi al 4/11/2016. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato si consuma non solo all'atto dell'assunzione ma anche con l'impiego/uso continuato di manodopera in condizioni di sfruttamento; la norma, dopo la modifica del 2016, introduce una fattispecie applicabile anche al datore di lavoro che si avvale di reclutamento/impiego illecito e sfrutta lo stato di bisogno
Richiamato dalla difesa per il principio intertemporale e del favor rei; la Corte ha ritenuto non applicabile perché la norma del 2016 ha introdotto un "novum" (reato proprio del datore di lavoro) e il comportamento sfruttante protratto nel tempo rientra nella fattispecie posteriore
Norma richiamata per la legittimità del sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto che il sequestro sia stato correttamente motivato e circoscritto ai periodi successivi all'entrata in vigore della norma
Ha introdotto/precisato l'art. 603-bis nella parte applicabile dal 4/11/2016; la Corte ha ritenuto che la norma sia applicabile ai comportamenti di sfruttamento protratti dopo tale data
art. 25 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati dalla difesa in relazione alla retroattività e certezza del diritto; la Corte ha ritenuto non sussistere violazione perché la condotta sfruttante è continuata anche dopo l'entrata in vigore della norma
Disposizione che ha consentito la condanna della ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile
d.l. 13 agosto 2011, conv. legge 14 settembre 2011, n. 148
Richiamato nel ricorso quale contesto normativo iniziale della materia, ma la Corte ha dato prevalenza alla novella più recente e alla fattispecie introdotta nel 2016
Massime di principio
- La fattispecie di sfruttamento di manodopera ex art. 603-bis c.p. può configurarsi anche per rapporti di lavoro iniziati prima dell'entrata in vigore della novella, purché la condotta sfruttante (impiego/uso) sia protratta oltre la data di efficacia della norma (4/11/2016).
- Il reato è istantaneo con effetti permanenti: il momento di perfezionamento può essere l'assunzione o, alternativamente, l'impiego/uso continuato in condizioni di sfruttamento; pertanto va valutata la persistenza della condizione lesiva nel tempo.
- Il principio del favor rei e le regole intertemporali (art. 2 c.p.) non ostano all'applicazione della nuova norma quando quest'ultima punisca un comportamento continuato dopo la sua entrata in vigore o introduca un "novum" che disciplina condotte successive.
- Ai fini dell'integrazione dello sfruttamento è sufficiente uno "stato di bisogno" inteso come grave difficoltà che limita le scelte della vittima, non necessariamente una costrizione assoluta; tale stato può essere provato da elementi concreti (dipendenze economiche, mancanza di alternative lavorative, dichiarazioni dei lavoratori).
- Il sequestro preventivo disposto in vista della confisca per equivalente è legittimo se la quantificazione è motivata e riferita ai periodi in cui la norma è applicabile; la motivazione del giudice cautelare deve essere coerente e fondata su elementi idonei (documenti contabili, buste paga, turni, dichiarazioni).
- La mancata iscrizione a procedimento di terzi che avrebbero avuto un ruolo fattuale (es. reclutatori) non annulla automaticamente la responsabilità dei datori di lavoro quando dagli elementi emerga il loro ruolo nello sfruttamento; la valutazione è di fatto tecnica e richiede adeguata motivazione
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