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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02333/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La curatela del fallimento di una società appaltatrice ha convenuto la committente per ottenere il pagamento dei corrispettivi relativi a prestazioni eseguite in forza di un contratto di appalto contenente clausola compromissoria. La convenuta ha eccepito la competenza degli arbitri. Il Tribunale di Livorno ha dichiarato il difetto di potestas iudicandi del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale per le domande proposte dalla curatela, ritenendo che la clausola compromissoria restasse efficace nonostante il fallimento, poiché il curatore agiva per crediti maturati da prestazioni già eseguite. Ha inoltre dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art. 52 l. fall., le domande riconvenzionali della committente aventi ad oggetto controcrediti verso il fallimento. La curatela ha proposto regolamento di competenza con due motivi: con il primo ha sostenuto che l’art. 83-bis l. fall. consentirebbe la prosecuzione dell’arbitrato solo se il curatore subentra nel contratto pendente, mentre negli altri casi la clausola arbitrale sarebbe inopponibile al fallimento, specie per le pretese verso la massa; con il secondo ha contestato l’assunto del Tribunale secondo cui il contratto di appalto avrebbe già esaurito i suoi effetti al momento dell’apertura della procedura, deducendo che mancava il collaudo e che vi erano contestazioni sulle difformità, con conseguente persistenza del contratto e pretesa inefficacia della clausola compromissoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ribadito che la clausola compromissoria stipulata prima del fallimento non si scioglie per effetto della procedura quando il curatore agisce per far valere crediti della massa derivanti da prestazioni già eseguite dalla fallita e non procede a scioglimento selettivo del contratto; ha aggiunto che la presenza di una domanda riconvenzionale della controparte, destinata al rito fallimentare per l’accertamento del passivo, non impedisce che la domanda principale del curatore resti devoluta agli arbitri. Ha quindi confermato la competenza del collegio arbitrale e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito nel quadro delle norme processuali considerate, senza specifica affermazione autonoma della Corte sul suo contenuto applicativo.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito nel quadro delle norme processuali considerate, senza specifica affermazione autonoma della Corte sul suo contenuto applicativo.

  • art. 816-sexies c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito nel quadro delle norme processuali considerate, senza specifica affermazione autonoma della Corte sul suo contenuto applicativo.

  • art. 83-bis l. fall.

    "Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito"

    La Corte lo interpreta in senso non estensivo: la clausola compromissoria conserva efficacia quando il curatore agisce per crediti della massa relativi a prestazioni già eseguite e non vi è uno scioglimento del contratto rilevante ai sensi della norma.

  • art. 24 l. fall.

    Richiamato come parametro invocato dalla ricorrente in tema di foro fallimentare esclusivo, ma ritenuto non ostativo alla devoluzione agli arbitri della domanda principale della curatela.

  • art. 52 l. fall.

    La Corte conferma che le domande riconvenzionali della controparte, aventi ad oggetto crediti verso il fallimento, devono seguire il rito fallimentare per l’accertamento del passivo e non sono proponibili nel giudizio ordinario.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’attrazione al rito fallimentare, senza accoglimento della tesi.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che il contratto si fosse sciolto o comunque non fosse più operativo; la Corte non ne accoglie la lettura nel caso concreto.

  • art. 78 l. fall.

    Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno chiarito che il mandato agli arbitri non si scioglie per il solo fallimento della parte stipulante la clausola compromissoria.

  • art. 81 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere lo scioglimento del contratto e la perdita di efficacia della clausola, tesi non condivisa dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria inserita in un contratto stipulato prima del fallimento resta opponibile al curatore quando questi agisce per far valere crediti della massa derivanti da prestazioni già eseguite dalla società fallita e non ha sciolto il contratto in modo tale da far venir meno il fondamento negoziale della clausola.
  • Il fallimento non consente una disapplicazione selettiva delle clausole contrattuali: se il curatore pretende l’adempimento o il pagamento di prestazioni già eseguite in base al contratto, deve sopportarne anche la clausola arbitrale.
  • La presenza di una domanda riconvenzionale della controparte, avente ad oggetto un credito verso il fallimento da accertarsi nel passivo, non travolge la competenza arbitrale sulla domanda principale del curatore; le due domande possono essere assoggettate a riti diversi.
  • Le domande della controparte dirette a far valere crediti nei confronti del fallimento non possono essere proposte nel giudizio ordinario, dovendo essere trattate nel procedimento di accertamento del passivo.
  • Ai fini dell’efficacia della clausola compromissoria dopo l’apertura della procedura concorsuale, è decisivo verificare se il curatore agisca per crediti sorti da prestazioni già eseguite dalla fallita e se il contratto abbia già esaurito, in tutto o in parte, la sua funzione economico-giuridica.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAppaltoCompetenzaArbitrato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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