Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35380/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata dalla Corte d'appello di Roma nel reclamo ex art. 18 l.fall. proposto dalla società e dal suo rappresentante. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure. Con il primo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 5 l.fall., sostenendo che lo stato di insolvenza sarebbe stato accertato solo sulla base dello stato passivo, senza una valutazione complessiva e comparativa anche dell'attivo. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato il tema della conoscenza, da parte della società in bonis, delle cartelle ammesse al passivo per difetto di notificazione, valorizzando invece il fatto che esse non risultavano impugnate e che non era contestata la sussistenza dei crediti presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a censurare una valutazione di merito; la Corte ha ricordato che lo stato di insolvenza dell'impresa non in liquidazione si desume dall'incapacità strutturale e non transeunte di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, non dal mero rapporto tra attivo e passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancato rispetto dei requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stato specificato il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il modo e il tempo della sua deduzione, né la sua decisività. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza dell'impresa non in liquidazione va apprezzato come incapacità strutturale e non transeunte di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali; non basta un mero raffronto tra attivo e passivo.

  • art. 18 l.fall.

    È il rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui respinto in appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività; altrimenti è inammissibile.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.

  • art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito dei documenti e degli atti posti a fondamento del ricorso, a supporto dell'autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel fallimento di un'impresa non in liquidazione, lo stato di insolvenza non coincide con un semplice squilibrio patrimoniale, ma con l'incapacità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
  • La censura di violazione dell'art. 5 l.fall. è inammissibile se, sotto l'apparenza del vizio di legittimità, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sull'accertamento dell'insolvenza.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una deduzione rigorosa e autosufficiente del fatto storico asseritamente trascurato, del suo supporto documentale, della sua discussione processuale e della sua decisività; la mancanza di uno solo di tali elementi rende il motivo inammissibile.
  • La mera contestazione della notificazione di atti posti a base del passivo non è di per sé sufficiente a incrinare l'accertamento dell'insolvenza se lo stato passivo evidenzia un'esposizione debitoria significativa e il giudice di merito ha motivato sulla persistente incapacità dell'impresa di operare sul mercato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.