Cassazione Penale, Ordinanza n. 24928/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e solo apparenti, privi di reale correlazione con la motivazione della sentenza di appello e non idonei a censurare specificamente le ragioni della decisione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge sull'identificazione dell'imputato come autore del reato; 2) vizio di motivazione sulla quantificazione della pena; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure fossero non specifiche, perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già formulate in appello e non confrontate in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata, oltre che manifestamente infondate in quanto si risolvevano in una mera proposta di lettura alternativa del materiale probatorio.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa, ma il ricorso è stato ritenuto generico e non specificamente confrontato con la motivazione di merito che ne aveva escluso l'applicazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate in appello.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è indeterminata, ma anche quando manca la correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di vizi motivazionali o violazioni di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare specifici errori della motivazione di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche, della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale non può essere censurato in modo generico o meramente assertivo, ma richiede una critica argomentata alle specifiche rationes decidendi del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →