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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34610/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione delle sentenze della Corte di Appello di Bologna (n.1790/2019 non definitiva e n.1889/2020 definitiva) relative all'accertamento e regolamentazione di una servitù di passaggio. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omessa decisione su specifiche domande (punti 3-9 delle conclusioni dell'atto di citazione) che erano state ritenute assorbite nella precedente pronuncia della Corte di Cassazione n.7564/2017; (2) censura sulla qualificazione del fondo dominante come agricolo (contestazione della valutazione della CTU); (3) omesso esame della domanda risarcitoria ai sensi dell'art.345 c.p.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo (natura edificabile del fondo dominante); (5) censura sulla ripartizione degli oneri per le opere necessarie all'esercizio della servitù (interpretazione dell'art.1069 c.c.); (6) doglianza sul governo delle spese (art.92 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha rigettato il secondo, terzo e quinto motivo e ha accolto il primo motivo per omessa decisione sulle domande indicate. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. In conseguenza l'impugnazione è accolta nei termini indicati: le sentenze impugnate sono cassate quanto all'accertamento incompleto e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione perché si pronunci sulle domande 3)–9) (tra cui accertamento della strada privata, ordine di rimozione o prescrizioni sull'edificio, obblighi di contribuzione e ripartizione delle opere, risarcimento danni) e sulle spese dei vari gradi. La Corte ha inoltre confermato la non incompatibilità del magistrato Orilia ad intervenire nel collegio.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande che dipendono dalla questione riesaminata; la Corte ha ritenuto fondata la censura per omessa decisione su domande specifiche.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato quale parametro di censura per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha accolto il motivo fondato sull'omessa statuizione del giudice del rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha chiarito che in sede di legittimità l'omesso esame deve riguardare un 'fatto' concreto e non una mera questione o valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Riferito in relazione al divieto per la Corte di Cassazione di sindacare apprezzamenti di fatto del giudice di merito salvo specifiche ipotesi; la Corte ha respinto i motivi che chiedevano revisione delle valutazioni probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Riferimento giurisprudenziale usato per spiegare che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non rilevabile in cassazione se non nei casi previsti.

  • art. 1069 c.c.

    "Il proprietario del fondo dominante deve fare le opere sul fondo servente a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge."

    La Corte ha confermato l'applicazione della regola generale: salvo diversa pattuizione o titolo, le opere necessarie per l'esercizio della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante; perciò la censura sul riparto degli oneri è stata rigettata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di provvedimenti relativi agli effetti della controversia dopo la sentenza impugnata (domande integrative e risarcitorie); la Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata comunque esaminata e rigettata dal giudice del rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    Riferito in relazione alla richiesta di riassegnazione delle spese: la Corte ha dichiarato il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e ha disposto che il giudice del rinvio si pronunci sulle spese in base all'esito complessivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per definire cosa debba intendersi per 'fatto' ai fini dell'art.360 n.5 c.p.c.: un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo o un fatto secondario rilevante come prova.

Massime di principio

  • Se in Cassazione viene rilevata l'omessa statuizione su questioni direttamente connesse all'oggetto del rinvio, la causa va cassata e rinviata al giudice di merito perché decida esplicitamente su quelle domande; il giudice del rinvio non può elidere quelle decisioni.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o modificare il convincimento del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili o infondati.
  • Ai fini dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un 'fatto' concreto e controverso, non una generica questione o una diversa interpretazione probatoria.
  • In mancanza di diversa pattuizione o titolo, l'art.1069 c.c. impone che le opere necessarie per l'esercizio della servitù siano realizzate dal proprietario del fondo dominante a sue spese: contestazioni sul riparto oneri devono provare un diverso titolo o accordo.
  • Il giudice che decide in sede di rinvio è vincolato dalle statuizioni già adottate nella sentenza non definitiva: non può assumere decisioni in contrasto con quanto già deciso in quella fase senza violare il principio del giudicato interno.
  • Sulle questioni di spese processuali dopo una cassazione e rinvio, il giudice del rinvio deve rideterminare il governo delle spese tenendo conto dell'esito complessivo dei vari gradi, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione.

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