Cassazione Civile, Sentenza n. 34610/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione delle sentenze della Corte di Appello di Bologna (n.1790/2019 non definitiva e n.1889/2020 definitiva) relative all'accertamento e regolamentazione di una servitù di passaggio. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) omessa decisione su specifiche domande (punti 3-9 delle conclusioni dell'atto di citazione) che erano state ritenute assorbite nella precedente pronuncia della Corte di Cassazione n.7564/2017; (2) censura sulla qualificazione del fondo dominante come agricolo (contestazione della valutazione della CTU); (3) omesso esame della domanda risarcitoria ai sensi dell'art.345 c.p.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo (natura edificabile del fondo dominante); (5) censura sulla ripartizione degli oneri per le opere necessarie all'esercizio della servitù (interpretazione dell'art.1069 c.c.); (6) doglianza sul governo delle spese (art.92 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ha rigettato il secondo, terzo e quinto motivo e ha accolto il primo motivo per omessa decisione sulle domande indicate. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. In conseguenza l'impugnazione è accolta nei termini indicati: le sentenze impugnate sono cassate quanto all'accertamento incompleto e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione perché si pronunci sulle domande 3)–9) (tra cui accertamento della strada privata, ordine di rimozione o prescrizioni sull'edificio, obblighi di contribuzione e ripartizione delle opere, risarcimento danni) e sulle spese dei vari gradi. La Corte ha inoltre confermato la non incompatibilità del magistrato Orilia ad intervenire nel collegio.
Norme richiamate
Invocato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle domande che dipendono dalla questione riesaminata; la Corte ha ritenuto fondata la censura per omessa decisione su domande specifiche.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro di censura per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha accolto il motivo fondato sull'omessa statuizione del giudice del rinvio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per le doglianze di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha chiarito che in sede di legittimità l'omesso esame deve riguardare un 'fatto' concreto e non una mera questione o valutazione probatoria.
Riferito in relazione al divieto per la Corte di Cassazione di sindacare apprezzamenti di fatto del giudice di merito salvo specifiche ipotesi; la Corte ha respinto i motivi che chiedevano revisione delle valutazioni probatorie.
Riferimento giurisprudenziale usato per spiegare che la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non rilevabile in cassazione se non nei casi previsti.
"Il proprietario del fondo dominante deve fare le opere sul fondo servente a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge."
La Corte ha confermato l'applicazione della regola generale: salvo diversa pattuizione o titolo, le opere necessarie per l'esercizio della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante; perciò la censura sul riparto degli oneri è stata rigettata.
Richiamato in relazione alla domanda di provvedimenti relativi agli effetti della controversia dopo la sentenza impugnata (domande integrative e risarcitorie); la Corte ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata comunque esaminata e rigettata dal giudice del rinvio.
Riferito in relazione alla richiesta di riassegnazione delle spese: la Corte ha dichiarato il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e ha disposto che il giudice del rinvio si pronunci sulle spese in base all'esito complessivo.
Richiamato per definire cosa debba intendersi per 'fatto' ai fini dell'art.360 n.5 c.p.c.: un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo o un fatto secondario rilevante come prova.
Massime di principio
- Se in Cassazione viene rilevata l'omessa statuizione su questioni direttamente connesse all'oggetto del rinvio, la causa va cassata e rinviata al giudice di merito perché decida esplicitamente su quelle domande; il giudice del rinvio non può elidere quelle decisioni.
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove o modificare il convincimento del giudice di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili o infondati.
- Ai fini dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame deve riguardare un 'fatto' concreto e controverso, non una generica questione o una diversa interpretazione probatoria.
- In mancanza di diversa pattuizione o titolo, l'art.1069 c.c. impone che le opere necessarie per l'esercizio della servitù siano realizzate dal proprietario del fondo dominante a sue spese: contestazioni sul riparto oneri devono provare un diverso titolo o accordo.
- Il giudice che decide in sede di rinvio è vincolato dalle statuizioni già adottate nella sentenza non definitiva: non può assumere decisioni in contrasto con quanto già deciso in quella fase senza violare il principio del giudicato interno.
- Sulle questioni di spese processuali dopo una cassazione e rinvio, il giudice del rinvio deve rideterminare il governo delle spese tenendo conto dell'esito complessivo dei vari gradi, come previsto dalla giurisprudenza della Cassazione.
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