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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11539/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva che l'art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002 (nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 24/2019) deve operare solo con riferimento ai reati oggetto del procedimento per il quale si richiede il gratuito patrocinio, mentre la sua condanna definitiva riguardava un diverso reato fiscale (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) non coincidente con il procedimento per cui aveva chiesto il beneficio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Pur riconoscendo che, secondo la corretta interpretazione normativa, l'esclusione prevista dall'art. 91, comma 1, lett. a), riguarda i soli reati oggetto del procedimento, la Corte ha ritenuto tuttavia che il ricorrente non si sia confrontato adeguatamente con l'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 (anch'esso modificato dal d.lgs. n. 24/2019), che introduce una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per chi sia stato condannato per gravi reati fiscali. Tale presunzione è superabile con prova contraria che il ricorrente non ha fornito: non sono sufficienti autocertificazioni, ma occorre l'allegazione di concreti elementi di fatto che permettano di dimostrare lo stato di non abbienza. Perciò il rigetto del beneficio è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 99

    Norma procedurale richiamata quale fondamento formale dell'ordinanza impugnata (potere del giudice di adottare provvedimenti in materia di gratuito patrocinio a norma dell'art. 99).

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 91, comma 1, lett. a)

    Prevede cause di esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per determinate condanne. La Corte conferma che, nella formulazione successiva al d.lgs. n. 24/2019, l'esclusione opera con riferimento ai reati oggetto del procedimento per cui si richiede il beneficio.

  • d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis

    Introduce una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per soggetti già condannati per gravissimi reati fiscali, presunzione che può essere superata solo con la prova contraria fornita dal richiedente mediante concreti elementi di fatto (non semplice autocertificazione).

  • d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 - art. 2, comma 1

    Modifica la disciplina del DPR 115/2002 richiamata dalla sentenza; le modifiche rilevano nell'interpretazione delle cause di esclusione e della presunzione di superamento dei limiti di reddito.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5

    Norma che disciplina reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; citata nel contesto del procedimento penale a cui si riferisce la richiesta di patrocinio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10

    Articolo per il quale il ricorrente era stato condannato con sentenza definitiva; la condanna per tale reato ha fatto sorgere la presunzione di superamento dei limiti di reddito ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la possibilità di irrogare somme a favore della cassa delle ammende; applicato per la condanna a pagare euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2010

    Ribadisce che la presunzione di superamento del reddito prevista per condannati per gravi reati è relativa, quindi ammette la prova contraria da parte del richiedente; la sentenza è richiamata per stabilire l'onere probatorio e i limiti della possibile prova contraria.

  • Cassazione Penale, Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022 (Falduto)

    Giurisprudenza di merito richiamata nella motivazione che conferma la corretta interpretazione della norma in tema di esclusione dall'ammissione al patrocinio per reati fiscali.

  • Cassazione Penale, Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012 (Villano)

    Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui lo stato di non abbienza deve essere dimostrato con concreti elementi di fatto e che l'autocertificazione non è sufficiente; principio applicato dalla Corte nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'esclusione dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dal d.lgs. n. 24/2019) deve essere interpretata ratione temporis e opera, in linea di principio, con riferimento ai reati oggetto del procedimento per il quale si richiede il gratuito patrocinio.
  • La condanna definitiva per gravi reati fiscali produce, ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002, una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito che giustifica il diniego del beneficio salvo che il richiedente non fornisca prova contraria.
  • La presunzione di superamento dei limiti di reddito è relativa (non assoluta): il soggetto può ricondurre la propria situazione nello stato di non abbienza, ma l'onere probatorio richiede l'allegazione di concreti elementi di fatto (documenti, prove oggettive) e non è soddisfatta da una mera autocertificazione.
  • Se il richiedente non fornisce elementi idonei a superare la presunzione, il giudice di merito è legittimato a rigettare la domanda di patrocinio e ad irrogare le conseguenti spese processuali e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
  • In casi analoghi è essenziale, prima di proporre ricorso, dimostrare di aver effettivamente prodotto in sede di merito elementi di prova contrari alla presunzione di reddito illecito; l'assenza di tale prova rende il ricorso per cassazione vulnerabile per inammissibilità.

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