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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una precedente azione risarcitoria promossa da una persona fisica contro una banca per il mancato pagamento di alcuni assegni, che l'attore assumeva dovuto all'esistenza di provvista sufficiente derivante da un mutuo agrario accreditato sul conto prima dell'emissione degli assegni. La banca sosteneva invece che il mutuo fosse stato destinato a ripianare passività pregresse e che, quindi, non fosse mai entrato nella disponibilità dell'attore. Dopo varie fasi di giudizio, l'interessato ha proposto in via principale querela di falso contro il modulo di richiesta del mutuo, assumendo che fosse stato sottoscritto in bianco e successivamente riempito in modo difforme dagli accordi, con l'indicazione del consolidamento di passività pregresse anziché delle colture o dei dati tecnici previsti. La querela era stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse; la corte d'appello ha confermato tale esito. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 100 e 221 c.p.c. quanto all'interesse e alla querela di falso; violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c.; violazione dell'art. 161 c.p.c.; violazione dell'art. 161 c.p.c. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si trattava di abusivo riempimento contra pacta di un foglio firmato in bianco, ipotesi per la quale la querela di falso non è esperibile; ha inoltre rilevato che l'autenticità e genuinità del documento risultavano già accertate con sentenza passata in giudicato e che il ricorso era comunque non autosufficiente per mancata localizzazione del documento nel fascicolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la querela di falso non fosse proponibile perché, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, il documento sarebbe stato riempito in difformità dai patti dopo la sottoscrizione in bianco, e quindi si versava in una ipotesi di abusivo riempimento contra pacta, non di falsità materiale. Ha aggiunto che il documento era già stato oggetto di un accertamento di autenticità e genuinità coperto da giudicato in un precedente giudizio, circostanza che escludeva comunque l'ingresso della querela di falso. In via ulteriore, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso per mancata specifica indicazione della localizzazione del documento sui cui il ricorso si fondava. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l'interesse ad agire e per scrutinare la dedotta legittimazione/interesse alla querela di falso

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato in tema di proposizione della querela di falso; la Corte ribadisce che non è utilizzabile per contestare il riempimento contra pacta di una scrittura privata

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento, nel quadro della dedotta violazione processuale

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei terzo e quarto motivo, non idoneo a scalfire la decisione impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia, ritenuta insussistente o comunque inidonea a fondare l'accoglimento

  • art. 366, secondo comma, n. 6, c.p.c.

    impone la specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    collegato all'onere di deposito dei documenti richiamati nel ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • La querela di falso contro una scrittura privata è esperibile solo per contestare la provenienza materiale del documento o il suo contenuto come falsità materiale; non è invece il rimedio per far valere l'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco quando il riempimento sia avvenuto contra pacta.
  • L'abusivo riempimento di un bianco-segno in difformità dagli accordi integra un inadempimento o una violazione del mandato a scrivere, che deve essere provata con gli ordinari mezzi di prova, ma non giustifica la querela di falso.
  • La querela di falso non può essere proposta quando la verità, l'autenticità o la genuinità del documento siano già state accertate con sentenza passata in giudicato, perché il giudicato preclude un nuovo accertamento sul medesimo punto.
  • Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza richiede non solo l'indicazione del documento su cui il motivo si fonda, ma anche la sua precisa localizzazione nel fascicolo processuale; la mancanza di tale indicazione comporta inammissibilità.
  • La deduzione di vizi processuali o di errori nella motivazione non può superare un primo ostacolo di ammissibilità quando il ricorso sia costruito su una questione che, per la stessa prospettazione della parte, non è giuridicamente veicolabile con lo strumento scelto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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