Cassazione Civile, Ordinanza n. 05717/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista e mutuataria aveva chiesto l’accertamento della nullità di alcune clausole di due contratti di mutuo e di due rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca: nei mutui si assumeva l’usurarietà degli interessi e l’illegittimità della clausola sul cambio lira-ECU; nei conti correnti si contestavano la determinazione degli interessi mediante richiamo agli "usi su piazza" e la violazione del divieto di anatocismo. Conseguentemente, la società domandava la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente addebitato o riscosso. Il Tribunale aveva respinto la domanda relativa ai mutui, ma aveva accolto quella sui conti correnti, quantificando l’indebito in euro 1.759.489,01. In appello la banca aveva ottenuto una riduzione dell’importo restitutorio, perché una posta di euro 1.513.513,93, ritenuta dal primo giudice come versamento della correntista, è stata qualificata come mero giroconto finalizzato alla chiusura del conto e al trasferimento del saldo a sofferenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle preclusioni istruttorie, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato un estratto conto ex art. 50 t.u.b. e documenti tardivamente prodotti; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissibilità della documentazione depositata oltre i termini; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte disposto una nuova consulenza e chiarimenti integrativi fondati anche su quei documenti; 4) violazione degli artt. 2697, 2710 o 2733 c.c. perché le annotazioni contabili della banca, in particolare l’azzeramento mediante giroconto, avrebbero avuto valore confessorio e avrebbero esonerato la correntista dalla prova dell’indebito; 5) violazione degli artt. 115, 122, 183, 184 e 245 c.p.c. e 2697 e 2710 c.c. per avere la Corte ritenuto provata la natura contabile del giroconto e la sua non riconducibilità a un versamento della correntista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non riguarda la valutazione dell’ammissibilità o rilevanza della prova, e che l’apprezzamento sulla contestazione o non contestazione dei fatti è riservato al giudice di merito. Ha poi considerato ammissibile la produzione tardiva dei documenti bancari nel corso delle operazioni peritali, poiché funzionale all’accertamento tecnico di un fatto costitutivo della pretesa gravante sulla parte attrice e non alla prova di un fatto principale della banca; per ciò stesso ha respinto anche il secondo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva denunciato un effettivo utilizzo di prove estranee al giudizio, ma solo la tardività dei documenti; inoltre, la scelta di disporre ulteriori indagini tecniche e chiarimenti al consulente rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità, poiché la pretesa natura confessoria delle risultanze contabili non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla specificamente dedotta in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava soltanto a contestare la valutazione delle prove e degli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito, censura non deducibile sotto il vizio di violazione di legge. La banca resistente è risultata vittoriosa ed è stata anche ammessa alla rifusione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato, alterando petendi o petitum; non quando valuta l’ammissibilità o la portata delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, al di fuori dei poteri officiosi; non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto non contestato.
Richiamato insieme alle norme sulle preclusioni istruttorie per censurare l’utilizzo di documenti prodotti tardivamente.
La tardività della produzione documentale è stata esclusa in concreto perché i documenti erano stati acquisiti nel corso delle operazioni peritali a fini di chiarimento tecnico.
art. 198, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione dell’uso di documenti e risultanze contabili in sede di consulenza.
Richiamato nel motivo finale insieme alle norme processuali sulle prove documentali e testimoniali.
Le preclusioni del giudizio di appello non impediscono, in questa vicenda, l’utilizzazione di documentazione tardiva acquisita per il corretto svolgimento della consulenza tecnica su fatti rilevanti già dedotti.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo all’estratto conto bancario valorizzato dalla Corte territoriale.
In un’azione di ripetizione di indebito grava sull’attrice la prova del carattere indebito dei pagamenti o addebiti contestati.
Richiamato come norma sulla efficacia probatoria delle scritture contabili, ma la Corte non ne ha tratto un effetto dirimente favorevole alla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso valore confessorio delle annotazioni bancarie, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
Richiamato nel quinto motivo senza che la Corte ne affrontasse specificamente una violazione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non riguarda la valutazione delle prove o della loro ammissibilità, ma solo l’attribuzione di un bene della vita diverso da quello domandato.
- La non contestazione o la contestazione dei fatti allegati costituisce apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell’art. 115 c.p.c., salvo il caso di decisione fondata su prove non introdotte dalle parti.
- In un’azione di ripetizione di indebito, l’onere di provare il carattere indebito dei pagamenti o degli addebiti grava su chi agisce in restituzione.
- La produzione documentale tardiva può essere ritenuta utilizzabile quando sia funzionale alle indagini peritali e non sia diretta a provare un fatto principale costitutivo o estintivo della domanda o dell’eccezione che la parte era onerata di provare.
- Il giudice di merito può disporre indagini tecniche integrative, chiarimenti al consulente o rinnovazione della consulenza nell’esercizio di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità, salvo violazioni di legge effettive e specificamente dedotte.
- Non sono ammissibili in cassazione censure fondate su questioni nuove non trattate nel giudizio di merito, se la parte non indica specificamente dove e come esse siano state dedotte in precedenza.
- La critica che investe solo la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non può essere veicolata come violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05667/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05668/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05669/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_civile · 4 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05678/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →