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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34470/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la condanna per il reato di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) denunciando: assenza di elementi probatori idonei a dimostrare artifici o raggiri; la persona offesa aveva accettato assegni post-datati pur essendo a conoscenza dell'insolvenza dell'emittente; travisamento e contraddittorietà della motivazione per eccessiva affidanza sulle sole dichiarazioni della persona offesa; contraddizioni rispetto alle dichiarazioni di testimoni (Stefano Negozi e Giovani Micari) e mancata prova della partecipazione dolosa del ricorrente ai fatti contestati; infine censuravano la qualificazione giuridica dei fatti ritenendo mancanti gli elementi di dissimulazione dell'insolvenza. Altre censure processuali riguardavano l'ammissibilità di motivi non sollevati in appello e l'irricevibilità di nuove eccezioni come la prescrizione non dedotta tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la decisione di merito (conferma della condanna pronunciata dal Tribunale e dalla Corte d'appello). Ha ritenuto le censure generiche, reiterative o non sufficientemente specificate per configurare un travisamento della prova, ha affermato la liceità di fondare la decisione anche sul racconto della persona offesa quando congruente e supportato dal quadro probatorio, e ha escluso la possibilità di valutare cause di non punibilità (es. prescrizione) non dedotte tempestivamente in grado d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per la partecipazione in concorso al reato; la Corte richiede prova specifica della contributiva e consapevole partecipazione, e ha ritenuto che le censure sulla mancanza di prova della partecipazione non fossero sufficientemente specifiche

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse adeguatamente ricondotta a tale fattispecie perché era stata prodotta una falsa rappresentazione di imprese affidabili che ha indotto in errore la persona offesa

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti; la Corte ha escluso che mancassero gli elementi di dissimulazione dell'insolvenza richiesti dalla normativa applicabile

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non erano stati dedotti nei gradi precedenti; la Corte ha rilevato l'irricevibilità di censure nuove o non tempestivamente sollevate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alle cause di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha affermato che tali cause non possono essere valutate in Cassazione se non sono state tempestivamente dedotte nei gradi di impugnazione, e che il ricorso inammissibile non apre alla valutazione di questioni nuove

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa, se coerente e inserita in un quadro probatorio complessivo, può essere sufficiente a fondare una condanna per truffa.
  • Censure generiche o reiterative che non indicano specificamente il presunto travisamento della prova sono inammissibili in Cassazione.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni o cause di non punibilità (es. prescrizione) che non siano state dedotte tempestivamente nei gradi precedenti; l'assenza di deduzione preclude la loro valutazione.
  • Per configurare la partecipazione in concorso (art. 110 c.p.) occorre dimostrare la contribuzione cosciente e causale al reato; la mera presenza occasionale o non provata non è sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità si richiede un'analisì puntuale del materiale probatorio: l'accusa di 'doppia conforme' o di travisamento richiede l'indicazione precisa dei fatti o delle prove ritenute erroneamente valutate e la dimostrazione che tali elementi siano stati introdotti per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
  • La qualificazione giuridica dei fatti come truffa presuppone la dimostrazione di artifici o raggiri ovvero di una rappresentazione ingannevole idonea a determinare il ragionevole affidamento della vittima; la mancata prova di tali elementi deve essere dimostrata con specificità probatoria per ottenere l'annullamento

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