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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24917/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati e non dichiarati. I giudici di merito avevano annullato l’atto ritenendo che il processo verbale di constatazione non fosse stato validamente redatto/sottoscritto, perché sottoscritto da un ex amministratore e non dal legale rappresentante della società, allora in liquidazione, e che fosse stato violato l’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, poiché l’avviso era stato notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a un’irregolarità del PVC senza prova di concreto pregiudizio per il contribuente e valorizzando la successiva notificazione del PVC al liquidatore; inoltre, ha dedotto che l’ex amministratore avrebbe partecipato alla verifica e sottoscritto il PVC come soggetto rappresentativo della società, invocando buona fede e affidamento; 2) violazione del medesimo art. 12, comma 7, per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’onere di allegare il pregiudizio, il solo mancato accesso a eventuali benefici del contraddittorio, nonostante il termine dilatorio garantisca la possibilità di interlocuzione prima dell’emissione dell’atto e la riduzione sanzionatoria costituisca l’unico beneficio immediato. La Corte ha dichiarato inammissibile la parte del primo motivo fondata sull’assunto che l’ex amministratore avesse validamente rappresentato la società, perché in contrasto con gli accertamenti di fatto della CTR e con il contenuto del PVC. Nel resto ha ritenuto infondati i motivi: poiché la verifica si era svolta in assenza del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, e il PVC non era stato sottoscritto né notificato a questi prima dell’avviso, il termine dilatorio di 60 giorni non aveva iniziato a decorrere; la successiva allegazione del PVC all’avviso non sana la violazione; e la mancata osservanza del termine determina di per sé la nullità dell’avviso, senza necessità di prova di resistenza, trattandosi di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la consegna/sottoscrizione del PVC a soggetto terzo che non spende il nome del contribuente non è imputabile alla società, in assenza di una situazione di apparenza creata dal contribuente stesso; soprattutto, ha ribadito che, se il PVC non è rilasciato al legale rappresentante pro tempore, il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non decorre e l’avviso di accertamento emesso prima del suo spirare è nullo. Ha inoltre precisato che tale invalidità non richiede la prova di resistenza né varia in ragione della tipologia di tributi accertati. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine di 60 giorni dopo il rilascio del PVC tutela il contraddittorio endoprocedimentale; se il PVC non è rilasciato al legale rappresentante pro tempore, il termine non decorre e l’avviso emesso prima del suo spirare è nullo, salvo specifiche ragioni di urgenza non dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere che, nel termine dilatorio, l’unico beneficio immediato è la riduzione delle sanzioni.

  • Cass. Sez. U. n. 18184 del 2013

    Richiamata per affermare che il termine dilatorio è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede.

  • Cass. n. 1969 del 2017

    Richiamata per escludere la necessità della prova di resistenza e per affermare la nullità dell’atto ante tempus.

  • Cass. n. 701 del 2019

    Richiamata nello stesso senso sulla nullità dell’avviso emesso in violazione del termine dilatorio.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal rilascio del PVC al legale rappresentante del contribuente; se il verbale è consegnato a un soggetto privo di potere rappresentativo, il termine non inizia a decorrere.
  • La successiva allegazione del PVC all’avviso di accertamento non sana la mancata osservanza del termine dilatorio, perché la garanzia opera prima dell’emissione dell’atto impositivo.
  • La violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 comporta la nullità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus, senza necessità di prova di resistenza, in quanto il contraddittorio endoprocedimentale è una garanzia autonoma e primaria.
  • I principi di buona fede e affidamento non possono essere invocati per imputare al contribuente gli effetti di un PVC consegnato a un terzo, se il contribuente non ha creato una situazione di apparenza idonea a giustificare tale imputazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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