Cassazione Penale, Ordinanza n. 24643/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, chiedendo: (1) la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia; (2) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il fatto contestato riguardava una condotta minacciosa rivolta a un pubblico ufficiale, ritenuta dai giudici di merito idonea a coartarne la libertà di azione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione impugnata aveva spiegato la concreta idoneità della minaccia a incidere sulla libertà di azione del pubblico ufficiale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già valorizzato le modalità del comportamento, i precedenti dell'imputato e la sua negativa personalità come elementi ostativi alla mitigazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta quindi confermata nei suoi effetti. Dal testo non è possibile ricostruire con precisione la qualificazione giuridica finale del fatto, oltre al fatto che il ricorso mirava alla riqualificazione in minaccia e al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso sulla riqualificazione del fatto nel reato di minaccia; la Corte valorizza la motivata idoneità della condotta a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, confermando la tenuta della qualificazione operata nei giudizi di merito.
Richiamato implicitamente dalla richiesta di attenuanti generiche; la Corte reputa immune da censure la motivazione di merito che aveva escluso la mitigazione sanzionatoria in ragione delle modalità del fatto, dei precedenti e della negativa personalità dell'imputato.
Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e specifica sulla idoneità della condotta minacciosa a incidere concretamente sulla libertà di azione della persona offesa, specie se si tratta di pubblico ufficiale.
- La censura sulle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito che ha valorizzato elementi ostativi quali le modalità del fatto, i precedenti dell'imputato e la sua personalità negativa.
- In sede di legittimità, la reiterazione di doglianze già disattese o la critica generica della motivazione non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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