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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24643/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, chiedendo: (1) la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia; (2) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il fatto contestato riguardava una condotta minacciosa rivolta a un pubblico ufficiale, ritenuta dai giudici di merito idonea a coartarne la libertà di azione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la motivazione impugnata aveva spiegato la concreta idoneità della minaccia a incidere sulla libertà di azione del pubblico ufficiale. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già valorizzato le modalità del comportamento, i precedenti dell'imputato e la sua negativa personalità come elementi ostativi alla mitigazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta quindi confermata nei suoi effetti. Dal testo non è possibile ricostruire con precisione la qualificazione giuridica finale del fatto, oltre al fatto che il ricorso mirava alla riqualificazione in minaccia e al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso sulla riqualificazione del fatto nel reato di minaccia; la Corte valorizza la motivata idoneità della condotta a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, confermando la tenuta della qualificazione operata nei giudizi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente dalla richiesta di attenuanti generiche; la Corte reputa immune da censure la motivazione di merito che aveva escluso la mitigazione sanzionatoria in ragione delle modalità del fatto, dei precedenti e della negativa personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e specifica sulla idoneità della condotta minacciosa a incidere concretamente sulla libertà di azione della persona offesa, specie se si tratta di pubblico ufficiale.
  • La censura sulle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione di merito che ha valorizzato elementi ostativi quali le modalità del fatto, i precedenti dell'imputato e la sua personalità negativa.
  • In sede di legittimità, la reiterazione di doglianze già disattese o la critica generica della motivazione non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

Testo integrale

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