Cassazione Penale, Sentenza n. 39776/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 03/07/2025 che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, aveva disposto la custodia in carcere per Penza per reati connessi all'associazione mafiosa (art. 416-bis) e reati correlati nonché per fatti riconducibili all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 e all'agevolazione mafiosa ex art. 648-ter.1. Il ricorrente denunciava: carenza e genericità della motivazione, omissione del necessario esame di una memoria difensiva e di elementi di novità prodotti dalla Pubblica Accusa (indagini cd. Operazione Sud-Est e dichiarazioni del collaboratore Cristian Stella); violazione delle norme processuali indicate (artt. 627 e 125 comma 3 c.p.p.); errata applicazione dell'art. 416-bis per carenza dei requisiti per tipizzare la fattispecie associativa e assenza di reati-fine successivi al 2021; scarsa attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore; errata applicazione dell'art. 416-bis.1 e dell'art. 648-ter.1 in relazione al reimpiego dei proventi illeciti nelle attività economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo della specificità richiesta e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia validamente colmato la precedente carenza motivazionale indicata nella sentenza rescindente, datando e valutando organicamente gli elementi indiziari posti a fondamento della prosecuzione della partecipazione mafiosa oltre il giugno 2021. Sono stati valorizzati complessivamente: comportamenti di settembre e luglio 2021 (interferenze su terzi e ordini impartiti), risultanze investigative dell'indagine "Sud Est" che collegano Penza a promotori e coadiutori di attività illecite dopo il 2021, le dichiarazioni del collaboratore Cristian Stella ritenute intrinsecamente e estrinsecamente riscontrate, e una lettera del 7 luglio 2021 con riferimenti a patti tra cosche. La Corte ha altresì ritenuto corretta la valutazione della rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 648-ter.1 per il reimpiego di proventi illeciti nelle attività economiche a vantaggio dell'organizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte conferma che la precedente condanna per associazione mafiosa costituisce elemento grave di giudizio e, se integrata da successivi elementi fattuali, può giustificare la valutazione della perdurante partecipazione al sodalizio anche oltre la data della condanna.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile solo se emergono elementi che collegano i singoli reati o i proventi illeciti al rafforzamento economico e organizzativo del sodalizio; il Tribunale ha motivato la sussistenza di tale collegamento nel caso concreto.
La Corte ha condiviso la valutazione che il reimpiego di proventi illeciti in varie attività commerciali possa integrare l'agevolazione dell'associazione mafiosa se ciò contribuisce al controllo economico e imprenditoriale del territorio.
Rilevata la partecipazione concorrente ai reati contestati in relazione alla struttura associativa e ai reati esecutivi posti in essere in concorso.
Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare la violazione formale delle prescrizioni sulla motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'inosservanza delle indicazioni della sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale abbia ottemperato alle indicazioni di motivazione richieste.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in riferimento ai requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero privi della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma applicata per valutare l'ammissibilità delle censure di diritto avanti alla Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti e generiche.
Norma applicata per la condanna alle spese del processo e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una precedente condanna irrevocabile per associazione mafiosa può costituire elemento decisivo per ritenere la perdurante partecipazione se integrata da successivi elementi fattuali datati e valutati organicamente.
- In sede di rinvio il giudice può acquisire e valutare nuovi elementi prodotti dalle parti; è tuttavia necessario che il provvedimento indichi la collocazione temporale degli episodi e le ragioni della loro rilevanza per evitare il vizio di motivazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate se sottoposte a vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca e se riscontrate da altri elementi oggettivi; la mera critica generica alla loro attendibilità è insufficiente.
- Per l'aggravante connessa al reimpiego di profitti illeciti occorre dimostrare il collegamento tra i capitali reinvestiti e il rafforzamento economico-organizzativo del sodalizio, non solo l'esistenza di investimenti.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato; le eccezioni generiche o alternative della difesa spesso rendono il ricorso inammissibile.
- La valutazione degli indizi in materia cautelare richiede una lettura complessiva e coerente degli elementi, evitando di valutare isolatamente singoli fatti che, presi nel loro insieme, possono configurare gravità indiziaria.
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