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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12838/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 415‑bis c.p.p. per mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini all'imputato, essendo l'atto stato notificato il 18.03.2015 alla moglie non convivente secondo il ricorrente; 2) erronea applicazione della legge penale e duplice contestazione di reati (art. 49 legge fallimentare e reati di bancarotta) dovendosi configurare, secondo il ricorrente, il concorso apparente/assorbimento di norme; 3) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62‑bis c.p.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto generica l'impugnazione e ha confermato la regolare notifica all'atto che si era qualificato come ricevuto da persona convivente; il ricorrente non ha fornito prova rigorosa della disconoscenza della convivenza. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'art. 49 legge fallimentare (obbligo di comparizione personale del fallito) e gli illeciti relativi alla tenuta/omessa consegna delle scritture contabili sono reati autonomi e tutelano interessi differenti, pertanto non si dà automaticamente assorbimento. Sul terzo motivo la motivazione della pena (8 mesi di reclusione) è ritenuta adeguata e non richiede una motivazione maggiormente analitica perché non è stata inflitta una pena di gran lunga superiore alla media edittale. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 415‑bis c.p.p.

    Disciplina l'avviso di conclusione indagini; la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a persona convivente dall'ufficiale giudiziario prevale, e l'onere di provare l'inesistenza della convivenza grava sul ricorrente.

  • art. 49 legge fallimentare

    Imposta l'obbligo di comparizione personale del fallito davanti agli organi della procedura per fornire informazioni generali sulla gestione; tutela un interesse distinto rispetto a quello documentale.

  • art. 220 legge fallimentare

    Sanziona la mancata tenuta delle scritture contabili nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento; configura reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 49.

  • art. 16 n.3 legge fallimentare

    Richiamata nella ricostruzione delle norme che impongono obblighi contabili e di consegna delle scritture; la Corte distingue tra omissioni documentali e obbligo di comparizione.

  • art. 62‑bis c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione è stata motivata con il precedente giudicato e la gravità dei fatti; la Corte ritiene sufficiente una motivazione sintetica quando la pena non è sensibilmente superiore alla media.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che formule generiche (es. "pena congrua") possono essere sufficienti se la pena non si discosta significativamente dalla misura media.

Massime di principio

  • La notifica a mani di persona convivente attestata dall'ufficiale giudiziario gode di presunzione di validità: chi la impugna deve fornire prova rigorosa e non limitarsi a dichiarazioni o a certificati anagrafici discordanti.
  • L'omessa tenuta o consegna delle scritture contabili e la mancata comparizione personale del fallito sono, di regola, reati autonomi perché tutelano interessi diversi (documentale vs. acquisizione di informazioni generali); l'assorbimento non è automatico e va dimostrato caso per caso.
  • Per contestare il concorso o l'assorbimento di reati è necessario dimostrare l'identità del fatto materiale e l'unicità del disvalore giuridico, oltre a richiamare precedenti giurisprudenziali pertinenti.
  • Nella valutazione della pena, una motivazione sintetica è ammissibile se la pena inflitta non eccede in modo rilevante la misura media edittale; per pene significativamente maggiori è invece richiesta motivazione dettagliata.
  • In fase di impugnazione è fondamentale articolare con precisione i motivi e produrre prove documentali concrete (testimonianze, atti ufficiali, certificazioni) per sovvertire le risultanze del merito.

Testo integrale

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