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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25874 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, alla compravendita di un'abitazione acquistata nel 2006 da una società inglese. La contribuente aveva richiesto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale fossero calcolate sul valore catastale, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva che il regime agevolato fosse riservato alle cessioni tra persone fisiche non esercenti attività commerciale, artistica o professionale e non fosse applicabile a una vendita effettuata da una società. L'Agenzia contestava inoltre la motivazione della CTR circa la natura non imponibile ai fini IVA della società venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate senza esaminare nel merito la questione sostanziale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era inconferente rispetto alla motivazione effettivamente posta dalla CTR e quindi inidoneo ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva indicato quando e in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto la questione relativa all'assoggettamento a IVA della società venditrice. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario se dovuti.

Norme richiamate

  • Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 497

    La norma prevedeva, per determinate cessioni immobiliari, la possibilità di determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale facendo riferimento al valore catastale anziché al corrispettivo o al valore venale. La sua applicazione era oggetto della controversia.

  • Legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 496

    La disposizione riguarda la tassazione delle plusvalenze immobiliari ed è distinta, per ratio e meccanismo impositivo, dal comma 497. La Corte non ha comunque deciso nel merito il rapporto tra le due disposizioni.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43

    Individua il criterio ordinario per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro. Nel ricorso dell'Agenzia era posto in rapporto con il regime derogatorio invocato dalla contribuente.

  • Codice civile, artt. 2082 e 2247

    Le norme erano richiamate dall'Agenzia per sostenere la natura commerciale e societaria del soggetto venditore, ma la Corte non ha esaminato tale argomento nel merito.

  • TUIR, art. 151, comma 2

    Norma richiamata dall'Agenzia nell'ambito della censura sulla qualificazione fiscale della società estera; non è stata oggetto di valutazione sostanziale per l'inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto. Un quesito non pertinente alla reale ratio decidendi della sentenza equivale, ai fini dell'inammissibilità, a un quesito mancante.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Individua, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo al vizio di motivazione. Nel caso concreto entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenze processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura costruita su una lettura diversa o inesistente della motivazione può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Quando si deduce che una questione era già stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, occorre indicare con precisione in quale atto, fase e momento processuale essa sia stata sollevata; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza o novità.
  • Le agevolazioni fiscali e le deroghe ai criteri ordinari di determinazione della base imponibile sono normalmente soggette a interpretazione rigorosa; tuttavia, prima di affrontare tale interpretazione, il ricorso deve rispettare integralmente i requisiti processuali di ammissibilità.
  • Una pronuncia di rigetto per inammissibilità non stabilisce necessariamente quale sia la corretta interpretazione sostanziale della norma tributaria: conferma soprattutto l'esito del giudizio per ragioni processuali.
  • L'onere di specificità e autosufficienza grava sul ricorrente in cassazione, che deve riportare o indicare gli elementi necessari affinché la Corte possa verificare autonomamente la fondatezza della censura.

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