Cassazione Penale, Ordinanza n. 19693/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per concorso in una pluralità di furti e tentati furti pluriaggravati. Nel ricorso deducevano: 1) l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di truffa; 2) la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p.; 3) un vizio di motivazione sull'identificazione degli autori dei reati; 4) un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La parte civile si è limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi con cui si chiedeva la riqualificazione del fatto, l'esclusione dell'aggravante e la censura sul trattamento sanzionatorio fossero non proponibili in sede di legittimità perché non dedotti previamente in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte ha valorizzato plurimi elementi di identificazione degli imputati: intestazione delle carte PostePay utilizzate, confronto tra foto segnaletiche e immagini di videosorveglianza, arresto in flagranza e dichiarazioni spontanee dal contenuto confessorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese in favore della parte civile, che aveva depositato solo conclusioni scritte senza chiedere la condanna alle spese.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti; la Corte non entra nel merito della riqualificazione perché la censura è inammissibile in cassazione se non dedotta in appello.
Richiamato per contestare l'aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose o mezzo fraudolento? Il testo non consente di precisare oltre; la Corte dichiara comunque inammissibile la censura per mancata deduzione in appello.
Le censure non dedotte come motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che introducano per la prima volta questioni non devolute con l'appello, quando la legge richiede la previa deduzione a pena di inammissibilità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto e la contestazione di aggravanti devono essere specificamente coltivate nei gradi di merito; altrimenti il relativo motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.
- Un motivo di ricorso fondato sul vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata è sorretta da un quadro indiziario convergente e specifico, idoneo a fondare con certezza l'identificazione degli autori del reato.
- Ai fini dell'identificazione dell'imputato possono concorrere plurimi elementi, anche extracontenutistici, quali l'intestazione di strumenti di pagamento usati per il fatto, il riscontro tra immagini di videosorveglianza e foto segnaletiche, l'arresto in flagranza e le dichiarazioni spontanee confessorie.
Come è indicizzato
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