Cassazione Civile, Ordinanza n. 25229/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per la TARSU 2009, con cui l'ente locale contestava alla società alberghiera una maggiore superficie tassabile rispetto a quella denunciata, chiedendo imposta, sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere diritto all'esenzione o, comunque, alla riduzione tariffaria prevista per le attività stagionali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente riconoscendo la riduzione di un terzo della tariffa sulla base dell'art. 66, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 507/1993, ritenendo irrilevante la mancata previsione nel regolamento comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che la riduzione per attività stagionali non operi automaticamente ma solo se prevista dal regolamento comunale; 2) violazione degli artt. 66, comma 5, e 70 d.lgs. n. 507/1993, deducendo che, anche ove la riduzione fosse astrattamente prevista, la contribuente non avrebbe potuto beneficiarne per mancata denuncia; 3) violazione dell'art. 9, comma 3, l. n. 135/2001, contestando che la stagionalità dell'attività fosse stata ritenuta provata sulla base della sola licenza di esercizio e in assenza di denuncia di variazione per la chiusura invernale. Nelle more la società ha chiesto l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, ma il Comune ha riferito che non risultavano pagamenti, sicché la Corte ha escluso la definizione della controversia.
La decisione
La Corte ha escluso l'estinzione del giudizio per rottamazione-ter, ritenendo non perfezionata la definizione agevolata. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso, affermando che la riduzione tariffaria per locali ad uso stagionale prevista dall'art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 è una facoltà rimessa al Comune e non opera automaticamente per sola previsione legislativa. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 66, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
La riduzione della tariffa per locali ad uso stagionale è facoltativa e rimessa alla scelta del Comune; non opera automaticamente per previsione legislativa in assenza di una determinazione dell'ente.
art. 66, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della denuncia ai fini del beneficio tariffario.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la fruizione della riduzione fosse subordinata alla denuncia prescritta dalla disciplina sulla TARSU.
art. 9, comma 3, l. n. 135/2001
È richiamato dal ricorrente per contestare la prova della stagionalità dell'attività alberghiera.
Richiamato dalla contribuente quale base della richiesta di definizione agevolata della controversia.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata in relazione alla rottamazione-ter.
Massime di principio
- La riduzione della tariffa rifiuti prevista per locali ad uso stagionale non si applica automaticamente per il solo fatto che la situazione sia descritta dalla legge, quando il testo normativo utilizza la formula "può": occorre una specifica scelta regolamentare dell'ente impositore.
- Quando il beneficio tributario è subordinato alla disciplina comunale, il giudice non può sostituire alla discrezionalità dell'ente una applicazione diretta della riduzione in assenza di previsione regolamentare.
- Se la Corte accoglie un motivo decisivo che definisce integralmente la controversia, i restanti motivi possono essere dichiarati assorbiti e la causa può essere decisa nel merito senza rinvio.
- La mancata perfezione della definizione agevolata impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio anche se la parte abbia presentato istanza di adesione e prodotto la documentazione relativa alla procedura.
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