Cassazione Penale, Sentenza n. 21391/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per violazione di legge penale: il ricorrente contestava la determinazione della pena operata dai giudici di merito che avevano parametrato la pena ai più elevati limiti edittali dell'art. 314 c.p. così come novellato dalla L. 6 novembre 2012, n.190. Si sostiene che solo un episodio di peculato sia stato commesso nel 2013 (dopo la riforma), mentre la maggior parte dei fatti era anteriore alla riforma più favorevole, per cui l'applicazione dei nuovi limiti sarebbe configurabile come una retroattiva applicazione della norma sfavorevole
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretto l'approccio dei giudici di merito: il momento consumativo del peculato coincide con l'appropriazione del denaro e, poiché almeno il fatto ritenuto più grave è avvenuto nel 2013, quando erano già in vigore i nuovi più elevati limiti edittali, la pena base doveva essere determinata sulla base dei nuovi limiti. Gli ulteriori aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) vanno calcolati autonomamente e non impongono di riportare la pena al regime previgente. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese alle parti civili perché il ricorso riguardava solo la determinazione della pena, ambito nel quale la parte civile non ha interesse a contraddire
Norme richiamate
richiamato nella versione novellata dalla L. 6 novembre 2012, n.190
La Corte ha applicato i limiti edittali aumentati dall'intervento legislativo del 2012 al reato ritenuto più grave commesso successivamente alla riforma, ritenendo corretto parametrarne la pena ai nuovi limiti
novellazione dei limiti edittali per il reato di peculato
La riforma ha innalzato i limiti edittali; la Corte ha ritenuto legittimo applicare tali limiti al reato consumato dopo l'entrata in vigore della legge
disciplinante la continuazione
Gli aumenti per continuazione devono essere determinati autonomamente dal giudice; una volta individuata la violazione più grave, la pena base è unica e parametrata al reato più grave, senza che rilevi il regime edittale dei reati meno gravi posti in continuazione
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105
norme relative al trattamento cartolare del procedimento
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare in base alle citate disposizioni
Giurisprudenza: Sez.6, n.16765 del 18/11/2019 (Giovine)
Principio secondo cui il momento consumativo del peculato coincide con l'appropriazione del denaro, principio applicato dalla Corte al caso concreto
Giurisprudenza: Sez.6, n.25807 del 14/3/2014 (Rizzo)
Consolidato principio sulla continuazione: individuata la violazione più grave, i reati meno gravi perdono autonomia sanzionatoria e si infligge una pena unica
Giurisprudenza: Sez.2, n.2963 del 09/12/2020 (Ascione)
Principio secondo cui la parte civile non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in impugnazioni che riguardano solo la determinazione della pena e non arrecano pregiudizio alla parte civile
Massime di principio
- Se in una serie di reati in continuazione uno degli episodi più gravi è stato integralmente consumato dopo una riforma che ha aumentato i limiti edittali, la pena base deve essere determinata secondo i nuovi limiti applicabili al reato più grave
- Nel peculato il momento consumativo è l'istante dell'appropriazione: per stabilire quale normativa edittale si applica occorre verificare la data dell'appropriazione
- Gli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) si calcolano autonomamente e non impongono di applicare il regime edittale previgente ai reati meno gravi posti in continuazione
- Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte civile, non potendo subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali
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