Cassazione Civile, Ordinanza n. 23455/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta davanti al Tribunale di La Spezia da una proprietaria, che chiedeva l'accertamento del proprio diritto esclusivo, reale e perpetuo di parcheggio di un'autovettura di media cilindrata in uno spazio di larghezza pari a 2,30 metri, dedotto principalmente in base al titolo di acquisto e, in subordine, per usucapione, assumendo di avere posseduto e goduto quell'area sino a metà marzo 2002. Il Tribunale rigettava la domanda principale e quella subordinata, e la Corte d'appello di Genova confermava. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione del confine proposta ai sensi dell'art. 950 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su tale domanda. La ricorrente insisteva anche in memoria, ma senza introdurre argomenti nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse infondato in diritto perché la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito secondo il principio iura novit curia; nel caso concreto la Corte d'appello aveva interpretato la domanda come azione di accertamento del diritto esclusivo di parcheggio sul titolo, con domanda subordinata di usucapione, e non come azione di regolamento di confini, poiché non risultava dedotta alcuna incertezza sul confine tra l'area e la proprietà dei convenuti. La memoria depositata non ha aggiunto argomenti utili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente come fondamento della domanda di determinazione del confine, ma la Corte osserva che nel caso concreto non era stata proposta una vera azione di regolamento di confini, mancando la deduzione di un confine incerto.
È menzionato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio con indicazione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, che deve individuare la corretta azione proposta sulla base dei fatti allegati e non del solo nomen iuris utilizzato dalle parti.
- Il giudice non pronuncia ultra o extra petita quando interpreta la domanda e applica la disciplina giuridica corrispondente ai fatti dedotti, purché non attribuisca un bene diverso da quello richiesto e non decida su questioni estranee al thema decidendum.
- La deduzione di un'azione di regolamento di confini richiede l'allegazione dell'incertezza del confine; in mancanza di tale presupposto la domanda può essere correttamente ricondotta ad altra azione di accertamento reale o possessoria.
- Un motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile quando presuppone una diversa qualificazione della domanda già compiuta dal giudice di merito in modo coerente con i fatti allegati.
- La mera reiterazione in memoria degli argomenti già svolti nel ricorso non integra nuovi motivi idonei a superare la valutazione di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2022 del 27/07/2022
- ordinanza_civile · 27 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →