Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42138/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva dichiarato "collaborazione impossibile" ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. in relazione alla domanda di permesso premio di Salvatore D'Urso. Il Procuratore generale ha censurato l'ordinanza per presunta violazione di legge (art. 4-bis e art. 3 d.l. 162/2022) e ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel limitare l'accertamento della impossibilità di collaborazione ai soli fatti oggetto della condanna, non avendo invece valutato se, in ragione del ruolo non secondario del condannato nella famiglia mafiosa di Partanna-Mondello, egli potesse comunque fornire contributi informativi utili anche su fatti, soggetti e struttura dell'organizzazione diversi da quelli già definitivamente accertati.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Cassazione ha affermato che l'utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen. non si limita ai soli delitti per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche informazioni rilevanti per la repressione o prevenzione di condotte diverse purché costituiscano un "aiuto concreto" per autorità di polizia o giudiziaria. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per avere escluso la possibilità di collaborazione facendo riferimento soltanto all'integrale accertamento dei fatti oggetto della condanna, senza valutare il patrimonio conoscitivo del condannato, i suoi rapporti con i vertici della cosca, il ruolo svolto, le altre attività illecite riferibili al sodalizio, la struttura e i componenti non identificati. Ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio che valuti, in piena autonomia, gli elementi sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 58-ter Ord. pen.

    La Corte interpreta l'art. 58-ter come norma che richiede una valutazione ampia della "utile collaborazione": non limitata ai reati per cui il condannato sta scontando la pena, ma estesa anche a contributi informativi su reati o aspetti connessi, purché costituiscano un "aiuto concreto" e non siano meramente irrilevanti.

  • art. 4-bis d.l. 162/2022

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante in tema di ostatività ai benefici; la Corte rileva l'esigenza di valutare le condizioni ostative alla luce della possibilità effettiva di collaborazione, pur non essendo il giudizio definitivo incentrato su tale articolo nella motivazione impugnata.

  • art. 3 d.l. 162/2022

    Citato dal ricorrente insieme all'art. 4-bis; concerne disposizioni modificative in materia di benefici penitenziari e ostatività; la Corte impone che tali disposizioni siano considerate nel contesto di una valutazione complessiva della possibile collaborazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma procedurale indicata quale motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione/violazione di legge); la Corte ne prende atto in relazione al motivo articolato dal Procuratore generale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso; la Corte ha trattato il ricorso nei limiti consentiti da tale disposizione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 58075/2017; Sez. 1, n. 45330/2019)

    La Corte richiama principi consolidati secondo i quali l'accertamento dell'utile collaborazione deve avere carattere globale e non essere circoscritto ai soli reati ostativi, valutando la reale efficacia del contributo informativo ai fini dell'accertamento della responsabilità altrui.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 58-ter Ord. pen. la valutazione sulla "collaborazione impossibile" deve essere ampia: non limitata ai reati per cui il condannato è stato giudicato, ma estesa a fatti e responsabilità connessi nei quali il soggetto potrebbe avere conoscenza utile.
  • Il Tribunale di sorveglianza, quando dichiara la collaborazione impossibile, deve motivare specificamente perché il patrimonio conoscitivo del condannato (ruolo, rapporti con i vertici, conoscenza della struttura e dei componenti) non può tradursi in un "aiuto concreto" per indagini o processi su reati diversi o su aspetti non ancora accertati.
  • La mera circostanza che i fatti oggetto della sentenza di condanna siano stati integralmente accertati non esclude automaticamente che il condannato possa fornire informazioni rilevanti su altre persone, attività o componenti dell'organizzazione criminale.
  • In presenza di ruoli non secondari nella struttura criminale, il giudice deve esaminare e documentare i possibili ambiti collaborativi prima di escludere la collaborazione come impossibile; in mancanza di tale valutazione il provvedimento è viziato e può essere annullato.
  • Le disposizioni ostative dei decreti/leggi vanno interpretate tenendo conto della giurisprudenza che richiede un giudizio globale sulla personalità e sul concreto ravvedimento del condannato; non basta un'affermazione generica di "completa acquisizione della responsabilità" rispetto ai reati processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.