Cassazione Civile, Ordinanza n. 29050/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 l. fall., di un conto corrente bancario acceso dopo il fallimento e delle operazioni di addebito per euro 55.670,76. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda in parte e condannato la banca alla restituzione della somma, detratte alcune somme corrisposte al fallito a titolo di invalidità, dichiarando però il difetto di legittimazione passiva dei terzi chiamati in causa. La banca ha appellato e la Corte d'appello ha ritenuto che essa non fosse legittimata ad agire ex art. 2033 c.c. contro i terzi beneficiari dei pagamenti disposti dal fallito tramite assegni, rigettando la domanda di ripetizione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione degli artt. 2033 c.c. e 44 l. fall., sostenendo che l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito dopo il fallimento faceva venir meno la causa dei pagamenti eseguiti dalla banca e rendeva configurabile l'azione di ripetizione nei confronti dei terzi beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui la banca che paghi a terzi assegni emessi dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento è legittimata ad agire per la ripetizione dell'indebito verso i terzi percettori, ai sensi dell'art. 2033 c.c. La Corte ha ritenuto che la disciplina della delegazione di pagamento non fosse applicabile quando il mandato sia insussistente o sia divenuto inefficace; nel caso concreto, l'emissione degli assegni dopo il fallimento era inefficace ex art. 44 l. fall., con conseguente mancanza di causa del pagamento eseguito dalla banca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché riesamini la vicenda attenendosi al principio di diritto affermato.
Norme richiamate
Consente alla banca che abbia eseguito pagamenti privi di causa, perché effettuati in base a mandati/assegni inefficaci, di ripetere l'indebito nei confronti dei terzi beneficiari.
Gli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci; l'inefficacia degli assegni emessi dopo il fallimento rende privo di causa il pagamento eseguito dalla banca.
Richiamato dal ricorrente come norma collegata all'inefficacia degli atti del fallito, ma la decisione si concentra sull'art. 44 l. fall. quale base dell'inefficacia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La banca che paghi a terzi assegni emessi dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento è legittimata ad agire contro i percettori per la ripetizione dell'indebito, poiché il pagamento è privo di causa.
- L'inefficacia del mandato o dell'ordine di pagamento contenuto nell'assegno impedisce di imputare il pagamento al rapporto tra fallito e terzo beneficiario, con conseguente configurabilità dell'azione ex art. 2033 c.c.
- La disciplina della delegazione di pagamento non opera quando il mandato sia inesistente o divenuto inefficace per effetto di una causa sopravvenuta quale la dichiarazione di fallimento.
- In presenza di atti dispositivi del fallito successivi al fallimento, il giudice di merito deve verificare l'effetto di inefficacia ex art. 44 l. fall. prima di escludere la ripetibilità delle somme pagate dalla banca.
Come è indicizzato
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