Sentenza del 15/05/2018 n. 927 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'iscrizione ipotecaria eseguita il 21/11/2013 su un suo immobile, per un importo complessivo indicato in circa 79.811,08 euro, fondata su venticinque cartelle di diversa origine. Deduceva eccesso di potere, difetto di motivazione, omessa o irregolare notifica delle cartelle, prescrizione di alcuni crediti e insussistenza della soglia minima di 20.000 euro prevista per l'iscrizione ipotecaria. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che i crediti previdenziali della Cassa Forense e quelli per violazioni del Codice della Strada non rientrassero nella giurisdizione tributaria e che, sottraendoli dal totale, i soli crediti tributari fossero inferiori alla soglia di legge. Equitalia ha impugnato tale decisione sostenendo che la soglia dovesse essere valutata sul credito complessivo posto a fondamento dell'ipoteca e che l'indisponibilità dell'immobile per l'espropriazione non impedisse l'iscrizione della garanzia ipotecaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria, per i crediti della Cassa Forense e per le sanzioni amministrative del Codice della Strada. Per i crediti tributari ha ritenuto regolari le notifiche degli atti e delle cartelle. Ha inoltre stabilito che i crediti sottratti alla giurisdizione tributaria non possono essere considerati inesistenti ai fini del calcolo della soglia per l'ipoteca: il credito complessivo, pari a circa 78.964,08 euro, superava la soglia di 20.000 euro. La Commissione ha distinto il divieto di espropriare l'unico immobile abitativo, ricorrendone i presupposti, dalla possibilità di iscrivere un'ipoteca, che costituisce una garanzia reale. L'iscrizione ipotecaria è stata quindi dichiarata pienamente valida ed efficace. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.500 euro in favore di Equitalia, 2.000 euro in favore della Cassa Forense e 2.000 euro in favore della Regione Toscana, oltre IVA e accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
L'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo complessivo del credito per cui si procede non inferiore a 20.000 euro.
La soglia per l'iscrizione ipotecaria deve essere verificata considerando il credito complessivo posto a fondamento dell'iscrizione, senza sottrarre automaticamente le poste per le quali la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. La natura non tributaria di alcune componenti non le rende inesistenti né irrilevanti ai fini della garanzia.
Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 69/2013
È vietata l'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo, nel quale egli risiede anagraficamente, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il limite riguarda la successiva espropriazione immobiliare e non impedisce, di per sé, l'iscrizione di ipoteca, che ha funzione di garanzia reale e non comporta immediatamente il trasferimento o la vendita coattiva dell'immobile.
Le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato possono essere iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
La norma riguarda i presupposti per la riscossione mediante ruolo dei crediti di natura privatistica, come quelli previdenziali, la cui verifica sostanziale appartiene al giudice ordinario competente e non al giudice tributario.
Principi sulla ripartizione della giurisdizione in base alla natura del credito
La giurisdizione si determina in relazione alla natura del credito azionato e non alla procedura di riscossione utilizzata. Le controversie sui crediti previdenziali della Cassa Forense e sulle sanzioni del Codice della Strada spettano quindi all'Autorità giudiziaria ordinaria, mentre le controversie sui tributi spettano al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando un'iscrizione ipotecaria è fondata su crediti di natura diversa, la giurisdizione deve essere valutata separatamente per ciascuna categoria di credito; l'eventuale difetto di giurisdizione non rende automaticamente inesistente l'intero credito né comporta necessariamente la cancellazione dell'ipoteca.
- Ai fini della soglia minima prevista per l'iscrizione ipotecaria, occorre considerare l'importo complessivo dei crediti posti a fondamento della misura, purché essi risultino formalmente esistenti e siano azionabili secondo le regole applicabili.
- La protezione prevista per l'unico immobile abitativo del debitore opera principalmente sul piano dell'espropriazione immobiliare e non esclude necessariamente l'iscrizione di un'ipoteca, che è una garanzia reale distinta dalla vendita forzata.
- La contestazione della validità o della notifica delle cartelle deve essere proposta nei termini e davanti al giudice competente; la mancata impugnazione tempestiva può rendere difficile contestare successivamente la pretesa in occasione dell'iscrizione ipotecaria.
- Per contestare efficacemente un'iscrizione ipotecaria è necessario distinguere i vizi propri dell'iscrizione dai vizi delle cartelle sottostanti e indirizzare ciascuna censura al giudice competente per la relativa natura del credito.
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