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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Varese

Sanzioni amministrative - Socio - Responsabilità solidale con società di capitale - Legittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare personalmente al socio o all'amministratore di fatto le sanzioni amministrative connesse al rapporto tributario proprio di una società di capitali dotata di personalità giuridica. L'Amministrazione sosteneva che l'amministratore di fatto potesse essere chiamato a rispondere in concorso nella violazione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997. La decisione ha escluso tale impostazione, ritenendo applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni relative agli obblighi tributari della persona giuridica sono riferibili esclusivamente a quest'ultima.

La decisione

Il ricorso è stato accolto: è stata esclusa la responsabilità personale e solidale del socio o amministratore di fatto per le sanzioni amministrative tributarie riferibili alla società di capitali. La circostanza che la società fosse gestita da un amministratore di fatto non consente, da sola, di superare il principio di imputazione esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica, né di fondare il concorso sulla base dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997.

Norme richiamate

  • Art. 7 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La norma attribuisce esclusivamente alla società dotata di personalità giuridica la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie relative ai suoi obblighi fiscali, anche quando la gestione concreta sia stata esercitata da un amministratore di fatto.

  • Art. 9 del d.lgs. n. 472/1997

    La disciplina del concorso nelle violazioni tributarie non può essere utilizzata per derogare al principio speciale previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e imputare personalmente al socio o all'amministratore di fatto le sanzioni riferibili alla società di capitali.

Massime di principio

  • Per le sanzioni amministrative tributarie relative a una società di capitali con personalità giuridica, il soggetto normalmente obbligato è la società stessa, non il socio, l'amministratore o l'amministratore di fatto.
  • La gestione di fatto della società non comporta automaticamente la responsabilità personale per le sanzioni fiscali della persona giuridica.
  • La responsabilità solidale o il concorso del soggetto fisico non possono essere affermati invocando genericamente la partecipazione alla violazione: occorre una specifica base normativa compatibile con il principio di imputazione esclusiva previsto per le persone giuridiche.
  • La regola riguarda le sanzioni amministrative tributarie e non esclude, in presenza dei relativi presupposti, altre forme di responsabilità, come quella civile, penale o il risarcimento del danno.

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