Sentenza del 15/05/2018 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Varese
Ires - Costi cane da guardia - Deducibilità dal reddito di impresa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la deducibilità dei costi. Le spese per il mantenimento dei cani da guardia possono essere dedotte dal reddito d'impresa perché riferibili all'attività aziendale e sostenute nell'interesse dell'impresa, anche se il collegamento con la produzione dei ricavi è indiretto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per il mantenimento di cani da guardia utilizzati nell'ambito di una struttura industriale. Tali spese sono state considerate costi connessi alla sicurezza dell'impianto e riferibili, anche indirettamente, all'attività esercitata e al programma economico dell'impresa.
Norme richiamate
Articolo 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il requisito di inerenza non richiede che il costo produca ricavi in modo diretto e immediato. È sufficiente che la spesa sia collegata, anche indirettamente, all'attività d'impresa e sia sostenuta nell'interesse del suo programma economico.
Massime di principio
- Le spese aziendali per la sicurezza degli impianti possono essere deducibili quando risultano funzionali, anche indirettamente, all'esercizio dell'attività d'impresa.
- Il principio di inerenza non richiede una correlazione diretta tra il singolo costo e uno specifico ricavo: è sufficiente un collegamento oggettivo con l'attività economica svolta.
- La deducibilità deve essere valutata sulla base della concreta funzione del bene o del servizio nell'organizzazione aziendale, della sua effettiva utilizzazione e della documentazione che dimostri il collegamento con l'impresa.
- In situazioni analoghe, i costi di vigilanza e protezione possono essere dedotti se proporzionati, documentati e riferibili alla sicurezza di strutture, beni o attività produttive, evitando utilizzi personali o estranei all'impresa.
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