Sentenza del 15/05/2018 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Verona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
XXX s.r.l. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dopo l'acquisto, in data 3 novembre 2014, dell'intero capitale sociale della società YYY s.n.c. per € 454.000,00. La ricorrente sosteneva di aver realizzato una compravendita di quote sociali, soggetta a imposta di registro in misura fissa, e non una cessione d'azienda, evidenziando la diversa natura giuridica e i diversi effetti contabili e fiscali dei due contratti. Contestava inoltre l'esistenza di un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che la cessione totalitaria delle quote, comprensiva dell'attività commerciale e degli immobili del centro ippico, dovesse essere qualificata fiscalmente come cessione d'azienda.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda. In applicazione dell'art. 20 del DPR n. 131/1986, il giudice ha attribuito rilievo alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'operazione, oltre il titolo formale del contratto. Di conseguenza, ha ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dell'azienda, anziché l'imposta fissa di € 200 prevista per la cessione di quote. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.300,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma consente di qualificare l'operazione secondo la sua sostanza giuridica ed economica, prescindendo dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Nel caso concreto, la cessione totalitaria delle quote è stata assimilata alla cessione dell'azienda sottostante.
Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
La ricorrente aveva escluso l'abuso del diritto, ma il giudice ha ritenuto non necessaria la prova di un intento elusivo, poiché la riqualificazione è stata fondata direttamente sulla natura e sugli effetti dell'operazione ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 131/1986.
Cassazione, ordinanza n. 24594 del 2 dicembre 2015
La cessione totale delle quote può avere la stessa funzione economica della cessione d'azienda e può quindi essere assimilata a quest'ultima ai fini dell'imposta di registro.
Cassazione, sentenza n. 3562 del 2017
Quando più dichiarazioni negoziali, contenute in uno o più documenti, sono dirette a realizzare un unico effetto finale, la tassazione può essere determinata in base alla natura dell'effetto giuridico complessivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la denominazione attribuita dalle parti al contratto non è necessariamente decisiva: l'Amministrazione può considerare la natura intrinseca e gli effetti giuridici effettivamente prodotti.
- La cessione totalitaria delle partecipazioni di una società operativa può essere riqualificata come cessione d'azienda quando, in concreto, produce il trasferimento del controllo e del godimento dell'intera attività aziendale, inclusi beni e immobili strumentali.
- La riqualificazione fondata sull'art. 20 del DPR n. 131/1986 può essere operata anche senza dimostrare uno specifico intento elusivo, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza.
- In situazioni analoghe occorre valutare non solo la forma contrattuale, ma anche l'effetto economico e giuridico complessivo dell'operazione, nonché la composizione del patrimonio e dell'attività trasferita.
- La qualificazione come cessione d'azienda comporta normalmente l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, con un carico fiscale potenzialmente superiore rispetto all'imposta fissa prevista per la cessione di quote.
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