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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Irap - Istanza di rimborso - Consulente del lavoro - Beni strumentali minimi - Requisito dell'autonoma organizzazione - Non sussiste - Diniego al rimborso - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il diniego di rimborso dell’IRAP, sostenendo che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata. In particolare, si avvaleva soltanto di elementi di supporto e di beni strumentali minimali e non aveva prestatori d’opera alle proprie dipendenze. Mancava quindi una struttura organizzativa autonoma idonea a potenziare l’attività professionale oltre l’apporto personale del contribuente.

La decisione

Il diniego al rimborso è stato ritenuto illegittimo. È stata esclusa la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione previsto per l’applicazione dell’IRAP, poiché l’utilizzo di beni strumentali minimi e di supporti non eccedenti il necessario per l’esercizio individuale della professione, in assenza di dipendenti, non integra un’autonoma organizzazione. Il contribuente ha quindi diritto al rimborso dell’IRAP indebitamente versata, nei limiti accertati nel giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997

    L’IRAP è dovuta per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per il professionista individuale, l’autonoma organizzazione richiede una struttura organizzativa ulteriore rispetto al suo personale lavoro; non è sufficiente il mero impiego di beni strumentali minimi o di strumenti normalmente necessari all’attività.

  • Cassazione civile n. 9451/2016

    La presenza di beni strumentali di uso ordinario e non eccedenti il minimo indispensabile, in assenza di personale dipendente o collaboratori rilevanti, non dimostra di per sé l’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Cassazione civile n. 22468/2015

    L’assoggettamento all’IRAP del professionista richiede una valutazione concreta dell’organizzazione dell’attività; il tributo non è dovuto quando l’attività si fonda principalmente sul lavoro personale del contribuente e non dispone di una struttura autonoma significativa.

Massime di principio

  • Il professionista individuale non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare in concreto se esista un’autonoma organizzazione distinta dal suo apporto personale.
  • L’utilizzo di beni strumentali minimi o normalmente necessari per la professione, come strumenti informatici e attrezzature d’ufficio essenziali, generalmente non basta a integrare il requisito organizzativo.
  • L’assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un elemento importante per escludere l’autonoma organizzazione, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi dell’attività.
  • Se l’attività è svolta prevalentemente con il lavoro personale del professionista e senza una struttura organizzativa significativa, il diniego al rimborso IRAP può essere illegittimo.
  • La valutazione deve essere concreta e riferita alle dimensioni effettive dell’organizzazione, ai beni impiegati, al personale utilizzato e al ruolo svolto dal contribuente nell’attività.

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