Cassazione Civile, Ordinanza n. 27503/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della quota B della pensione ex ENPALS di un pensionato iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alla riliquidazione senza applicare il massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, ritenendo che tale limite operasse solo per la quota A e fosse stato superato dalla normativa successiva sulla quota B, in particolare dal D.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale pensionabile non era stato abrogato e continuava ad applicarsi anche alla quota B. Il pensionato ha resistito con controricorso, eccependo anche l'esistenza di un giudicato interno e sostenendo che il rinvio del decreto legislativo alle aliquote di rendimento consentisse di superare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. La Corte ha esaminato il quadro normativo del sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, la distinzione tra quota A e quota B, e il rapporto tra massimale contributivo e massimale pensionabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva escluso l'applicazione del massimale retributivo alla quota B, e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione. Ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31 dicembre 1995, resta applicabile il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, come modificato dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10, e che tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Al giudice di rinvio è stata demandata la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; il ricorso è stato proposto sotto questo profilo.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
limite massimo inerente alla retribuzione giornaliera pensionabile
il massimale retributivo pensionabile permane applicabile anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10
rimodulando in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile
ha riformulato il regime del limite, ma non lo ha abrogato né circoscritto alla sola quota A.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 4, comma 8
Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
il rinvio alle aliquote di rendimento non è stato interpretato come abrogazione del massimale pensionabile; il limite continua a operare.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)
definisce la quota A come relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b)
definisce la quota B come relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 22
delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici
non ha imposto l'eliminazione del massimale retributivo; il decreto delegato ha mantenuto la disciplina speciale nel rispetto dei criteri di equilibrio delle gestioni.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti
non è stato letto come disposizione che equipara obbligatoriamente massimale contributivo e massimale pensionabile; serve a orientare l'armonizzazione nel rispetto delle peculiarità dei regimi speciali.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
ha disposto il subentro dell'INPS nella gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011.
art. 76 Cost.
la norma delegata è stata ritenuta conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione, quindi non vi è violazione della delega.
art. 38 Cost.
la disciplina previdenziale speciale è stata ritenuta compatibile con i principi di adeguatezza e proporzionalità, entro il margine di discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa originaria può continuare ad applicarsi anche alla quota B della pensione, se la riforma successiva non lo abroga espressamente e non introduce una incompatibilità radicale con la disciplina previgente.
- L'abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione delle norme; in difetto, la disciplina speciale previgente resta vigente e coordinata con quella successiva.
- Il rinvio del legislatore delegato a criteri di calcolo delle aliquote di rendimento non implica, di per sé, la soppressione del massimale retributivo pensionabile, quando il testo normativo e la sistematica della riforma non contengano una previsione esplicita in tal senso.
- Nell'interpretazione delle norme delegate in materia previdenziale, l'interprete deve privilegiare la lettura conforme ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione, specie quando essi impongano la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali.
- La disciplina previdenziale speciale può differenziare base contributiva e base pensionabile senza violare di per sé i principi costituzionali, purché il sistema complessivo conservi un bilanciamento ragionevole e non comprometta le finalità di tutela ex art. 38 Cost.
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