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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19229/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un unico motivo di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per il reato di rapina aggravata contestato ai sensi dell'art. 628, commi 1 e 3, n. 4, c.p. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che sul punto vi fosse carenza di motivazione e richiamava varie pronunce giurisprudenziali; tuttavia, tali richiami erano generici e non correlati al caso concreto, oltre a riguardare per lo più le attenuanti generiche e non la specifica attenuante invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico, perché fondato su citazioni giurisprudenziali non calate nella concreta vicenda e in larga parte attinenti a istituti diversi; inoltre lo ha considerato manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego dell'attenuante era comunque presente nella sentenza impugnata a pagina 5. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La censura riguardava il mancato riconoscimento di una attenuante di lieve entità riferita al reato di rapina aggravata contestato ai sensi della disposizione.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali senza spiegarne la pertinenza al caso concreto.
  • La deduzione di vizio di motivazione è manifestamente infondata se la motivazione sul punto contestato risulta effettivamente presente nella sentenza impugnata.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento di una attenuante devono confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito e non possono risolversi in richiami indistinti ad altri istituti o ad altre pronunce.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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