Cassazione Penale, Ordinanza n. 31448/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/02/2025. La vicenda riguarda un giudizio di merito in cui era stato ritenuto un fatto di ricettazione, con contestazione di un reato sub a) per il quale l'imputato invocava in cassazione, con il primo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Con il secondo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del reato sub a). La Corte rileva che il primo motivo ripropone censure già dedotte in appello e disattese con motivazione ampia e logicamente e giuridicamente corretta; quanto alla relazione tra attenuante comune e fattispecie attenuata della ricettazione, afferma che l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è compatibile con l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma 4, c.p. solo se il danno patrimoniale non è già stato considerato nel giudizio di particolare tenuità del fatto, poiché in tal caso l'attenuante comune resta assorbita in quella speciale. Il secondo motivo è ritenuto infondato perché il ricorrente non ha considerato 182 giorni di sospensione del termine di prescrizione e, comunque, la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la statuizione di merito sulla ricettazione e sul trattamento sanzionatorio, ritenendo infondati sia i motivi relativi alle attenuanti sia la dedotta prescrizione. La Corte ha inoltre escluso il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, richiamando il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude tale verifica.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata della ricettazione solo se il medesimo profilo non sia già stato valorizzato nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto; in tal caso l'attenuante comune è assorbita.
La forma attenuata della ricettazione assorbe l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità quando il danno sia stato già considerato ai fini della particolare tenuità del fatto.
Le censure riproposte in cassazione prive della necessaria specificità, perché già dedotte e disattese in appello, non superano il vaglio di ammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta inammissibilità del ricorso.
art. 182 giorni di sospensione del termine di prescrizione
La Corte considera rilevante il periodo di sospensione del termine prescrizionale indicato in giorni 182, ai fini del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, l'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità non è autonomamente cumulabile con la fattispecie attenuata quando il medesimo dato economico sia già stato utilizzato per riconoscere la particolare tenuità del fatto; in tal caso opera un assorbimento.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della prescrizione deve essere accompagnata da un corretto calcolo del termine, comprensivo delle sospensioni maturate; un calcolo incompleto rende il motivo infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non può essere rilevata d'ufficio in cassazione.
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