Cassazione Penale, Sentenza n. 24132/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fasulo era stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato per aver distrutto uno sgabello nella sua cella del carcere di Trapani e lanciato il pezzo nel corridoio; erano state contestate aggravanti (bene di uso pubblico, luogo pubblico) e la recidiva. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: (1) erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. (denunciando contraddittorietà e errata valutazione dell'abitualità); (2) erronea negazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; (3) carenza o illogicità della motivazione sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le valutazioni della Corte d'appello di Palermo: 1) ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) in ragione della "serialità" dei precedenti dell'imputato (più reati della stessa indole risultanti dal casellario); 2) ha ritenuto legittima la negazione delle attenuanti generiche per assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tenuto conto della modifica normativa del 2008 all'art. 62-bis); 3) ha considerato corretta e sufficientemente motivata l'applicazione della recidiva, essendo i precedenti e la similitudine delle condotte indicativi di una maggiore capacità a delinquere. Conseguentemente resta in capo al ricorrente la condanna (pena ridotta in appello a quattro mesi di reclusione), con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635, secondo comma, n. 3 c.p.; art. 625, n. 7 c.p.
Norme che qualificano il danneggiamento aggravato; nel caso hanno retto l'imputazione per la distruzione dello sgabello in carcere con aggravanti per bene destinato ad uso pubblico e luogo pubblico.
"e il comportamento risulta non abituale"; definizione di abitualità: "commissione di più reati della stessa indole"
La Corte ha interpretato restrittivamente il requisito della non abitualità: la presenza di pluralità di precedenti della stessa indole (serialità) ostacola l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
Fornisce i criteri per la valutazione della gravità e della colpevolezza (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o pericolo) che devono essere considerati per valutare la tenuità del fatto.
recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto sussistente la recidiva in presenza di precedenti recenti e similari, idonei a dimostrare una maggiore capacità a delinquere.
Regola le circostanze attenuanti generiche; dopo la modifica del 2008 lo stato di incensuratezza non è più sufficiente: il giudice può negare la diminuente per assenza di elementi favorevoli, come avvenuto nel caso.
Rileva per la definizione di 'reati della stessa indole', concetto utilizzato per accertare l'abitualità e la recidiva.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione: qui il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che il comportamento non sia abituale: la presenza di più precedenti della stessa indole (serialità) è ostativa all'applicazione dell'istituto.
- Per concedere le attenuanti generiche (art. 62-bis) non basta l'assenza di precedenti: il giudice deve riscontrare elementi positivi o circostanze di segno favorevole; in mancanza, la loro negazione è legittima.
- L'applicazione della recidiva deve essere adeguatamente motivata; il giudice valuta il rapporto concreto tra precedenti e fatto corrente per determinare se le condanne pregresse rivelino una perdurante inclinazione al reato.
- Le spiegazioni soggettive del reo (es. stato di sofferenza o difficoltà personale) possono essere considerate ma non garantiscono automaticamente l'esclusione di aggravanti o l'applicazione di attenuanti se i precedenti e le modalità del fatto indicano tendenze ripetute.
- Nel caso di reati commessi su beni di uso pubblico o all'interno di strutture pubbliche (e con precedenti analoghi), vi è una maggiore probabilità che il giudice ritenga sussistente la recidiva e rifiuti misure di favore come la particolare tenuità o le attenuanti generiche.
- La corte di merito dispone di un giudizio discrezionale sul riconoscimento di attenuanti e sulla valutazione della recidiva; purché la motivazione sia minima ma congrua, tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
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