Cassazione Penale, Ordinanza n. 38872/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado a quattro anni di reclusione per un soggetto ritenuto responsabile, da un lato, di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati tributari e, dall'altro, di plurime condotte di autoriciclaggio. Il ricorso per cassazione deduceva, con i primi due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità per autoriciclaggio, sostenendo in sostanza che le condotte non integrassero gli estremi del reato e che la ricostruzione probatoria fosse errata. Con il terzo motivo si contestava, sempre sotto il profilo motivazionale, la conferma della responsabilità per il reato associativo, assumendo che mancasse una reale dimostrazione del sodalizio e della stabile organizzazione criminale. La difesa chiedeva inoltre la trattazione del procedimento da parte della sezione competente e la fissazione dell'udienza pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi relativi all'autoriciclaggio, osservando che essi si limitavano a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio senza critiche specifiche alla motivazione della sentenza di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo all'associazione per delinquere, poiché diretto anch'esso a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti e privo di reali censure logiche alla motivazione di appello. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la facoltà di aumento della sanzione in caso di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato associativo contestato e confermato nei gradi di merito
norma incriminatrice dell'autoriciclaggio; la Corte richiama che le condotte di trasferimento e reimpiego del denaro con effetto dissimulatorio integrano il reato
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di una diversa lettura del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, completa e logicamente coerente.
- L'autoriciclaggio è integrato quando il soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca proventi illeciti in modo tale da rendere più difficoltosa l'identificazione della loro provenienza, con un tipico effetto dissimulatorio volto a ostacolare l'accertamento dell'origine del denaro.
- La configurazione di un'associazione per delinquere può essere desunta dalla stabile organizzazione di mezzi e persone finalizzata alla commissione indeterminata di reati, anche tributari, e dal contributo strutturale apportato dagli associati attraverso società e consulenti fidelizzati.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre al ragionamento del giudice di merito un diverso apprezzamento dei fatti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, eventualmente elevabile nei limiti previsti dalla legge.
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