Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per concorso in reati connessi a ricettazione e rapina aggravata. Conte contesta la sussistenza del dolo di rapina (sostenendo che si sarebbe trattato di furto) e la motivazione sulla determinazione della pena; Santilli deduce inesistenza di concorso e prospetta la ricostruzione come ricettazione piuttosto che rapina, chiede il riconoscimento dell'attenuante per contributo di minima importanza e censura la dosimetria della pena; Bisogno censura la revoca della prova per testi per presunto abuso del processo e la mancata valutazione critica delle dichiarazioni del collaborante Damiani (omessa valutazione dell'attendibilità e rinnovazione istruttoria). Tutti sollevano, in vario modo, vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto processuale e sostanziale.
La decisione
Per Conte Salvatore: il ricorso è fondato soltanto sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio; gli altri motivi sono inammissibili o infondati. La Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla misura della pena e ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla dosimetria. Per Santilli Giovanni: il ricorso è dichiarato inammissibile in tutti i motivi; la condanna e la qualificazione come concorso nella rapina sono ritenute adeguatamente motivate e confermate; il mancato riconoscimento di attenuanti è ritenuto corretto, anche alla luce dell'aggravante per la numerosità dei partecipanti. Per Bisogno Errico: il ricorso è fondato quanto al primo motivo (illegittima decadenza della prova e omissione della rinnovazione istruttoria); la sentenza è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; gli altri motivi risultano assorbiti o dipendenti da quello principale. Conclusivamente la Cassazione annulla in parte la sentenza di appello con rinvio per Bisogno (nuovo giudizio) e per Conte (riesame della pena), dichiarando irrevocabili le restanti affermazioni di responsabilità confermate.
Norme richiamate
Rilevata la responsabilità del concorrente nel reato altrui quando la partecipazione denota condivisione del progetto criminoso; applicata per affermare il concorso dei ricorrenti nelle condotte che hanno portato alla rapina.
Norma sulla rapina; la Corte ha valutato gli elementi indiziari per distinguere rapina da furto e ha ritenuto che la dinamica dell'operazione (numero di partecipanti, necessità di celere trasbordo e occultamento del mezzo) rendeva prevedibile il rischio di violenza, configurando il dolo di rapina.
Attenuante per il contributo di minima importanza: la Corte ha ritenuto inapplicabile la diminuente per Santilli in presenza dell'aggravante determinata dal numero di partecipanti (art. 112 comma 1), che ne esclude l'applicazione per il caso concreto.
Regola la responsabilità del partecipe; richiamata nella valutazione del concorso morale e materiale degli imputati.
Aggravante per il numero dei partecipanti: la Corte l'ha ritenuta sussistente (almeno cinque persone), con effetto ostativo sul riconoscimento di talune attenuanti (art.114).
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; richiamate per inquadrare le censure - vizio di motivazione, omessa valutazione di elementi, violazione di legge - e puntare le censure ritenute fondate o infondate.
Norma sul proscioglimento per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste: evocata da un ricorrente ma ritenuta non pertinente rispetto alle sentenze conformi di condanna.
art. 495, 603, 178, 179 cod. proc. pen.
Richiamate nelle censure di Bisogno in relazione alla revoca della prova testimoniale e alla presunta decadenza; la Corte ha precisato che l'assenza dei testimoni non legittima automaticamente la decadenza e che il giudice avrebbe dovuto valutare e motivare l'eventuale accompagnamento coattivo o la rinnovazione istruttoria.
Sez. U., n. 155 del 29/09/2011 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che l'abuso del processo può giustificare sanzioni solo se l'esercizio della facoltà processuale è strettamente connesso al vizio accertato; usata per escludere una automatica configurazione dell'abuso a fronte della mancata comparizione di testimoni.
Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015 (giurisprudenza)
Citata per principio sul concorso di persone nel reato e sull'inderogabilità della responsabilità del compartecipe quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure come rischio accettato; applicata per valutare la prevedibilità del passaggio da furto a rapina.
Massime di principio
- La qualificazione tra furto e rapina dipende non solo dall'azione materiale ma anche dal contesto operativo: la presenza di molti partecipanti, la necessità di trasbordo celere e l'occultamento del mezzo indicano la prevedibilità del rischio di violenza e possono far ritenere il dolo di rapina.
- Il mero fatto di mettere a disposizione un luogo non esclude il concorso se sussiste una programmazione condivisa e la consapevolezza delle modalità operative che rendono probabile l'uso della forza.
- L'assenza dei testimoni chiamati dalla difesa non giustifica automaticamente la decadenza della prova per abuso del processo; il giudice deve valutare e motivare l'eventuale uso di misure coercitive (accompagnamento coattivo) o spiegare perché la prova a discarico sia superflua e rinnovarla se necessario.
- Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze per le attenuanti generiche, se il giudice esclude la prevalenza delle attenuanti deve comunque indicare quali elementi negativi preponderanti hanno determinato la decisione; omissioni di questo tipo possono portare all'annullamento e al rinvio.
- L'esistenza di un'aggravante (es. numero dei partecipanti) può escludere l'applicabilità di certe diminuenti come il contributo di minima importanza; la difesa deve confrontarsi specificamente con tale rilievo per ottenere il riconoscimento delle attenuanti.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità e riferimenti puntuali agli elementi di prova e alla motivazione impugnata: censure generiche o eccentrico-remote vengono dichiarate inammissibili.
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