Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36265/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per concorso in reati connessi a ricettazione e rapina aggravata. Conte contesta la sussistenza del dolo di rapina (sostenendo che si sarebbe trattato di furto) e la motivazione sulla determinazione della pena; Santilli deduce inesistenza di concorso e prospetta la ricostruzione come ricettazione piuttosto che rapina, chiede il riconoscimento dell'attenuante per contributo di minima importanza e censura la dosimetria della pena; Bisogno censura la revoca della prova per testi per presunto abuso del processo e la mancata valutazione critica delle dichiarazioni del collaborante Damiani (omessa valutazione dell'attendibilità e rinnovazione istruttoria). Tutti sollevano, in vario modo, vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto processuale e sostanziale.

La decisione

Per Conte Salvatore: il ricorso è fondato soltanto sul motivo relativo al trattamento sanzionatorio; gli altri motivi sono inammissibili o infondati. La Corte ha annullato la parte della sentenza relativa alla misura della pena e ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla dosimetria. Per Santilli Giovanni: il ricorso è dichiarato inammissibile in tutti i motivi; la condanna e la qualificazione come concorso nella rapina sono ritenute adeguatamente motivate e confermate; il mancato riconoscimento di attenuanti è ritenuto corretto, anche alla luce dell'aggravante per la numerosità dei partecipanti. Per Bisogno Errico: il ricorso è fondato quanto al primo motivo (illegittima decadenza della prova e omissione della rinnovazione istruttoria); la sentenza è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio; gli altri motivi risultano assorbiti o dipendenti da quello principale. Conclusivamente la Cassazione annulla in parte la sentenza di appello con rinvio per Bisogno (nuovo giudizio) e per Conte (riesame della pena), dichiarando irrevocabili le restanti affermazioni di responsabilità confermate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevata la responsabilità del concorrente nel reato altrui quando la partecipazione denota condivisione del progetto criminoso; applicata per affermare il concorso dei ricorrenti nelle condotte che hanno portato alla rapina.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha valutato gli elementi indiziari per distinguere rapina da furto e ha ritenuto che la dinamica dell'operazione (numero di partecipanti, necessità di celere trasbordo e occultamento del mezzo) rendeva prevedibile il rischio di violenza, configurando il dolo di rapina.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per il contributo di minima importanza: la Corte ha ritenuto inapplicabile la diminuente per Santilli in presenza dell'aggravante determinata dal numero di partecipanti (art. 112 comma 1), che ne esclude l'applicazione per il caso concreto.

  • art. 116 cod. pen.

    Regola la responsabilità del partecipe; richiamata nella valutazione del concorso morale e materiale degli imputati.

  • art. 112 comma 1 cod. pen.

    Aggravante per il numero dei partecipanti: la Corte l'ha ritenuta sussistente (almeno cinque persone), con effetto ostativo sul riconoscimento di talune attenuanti (art.114).

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione; richiamate per inquadrare le censure - vizio di motivazione, omessa valutazione di elementi, violazione di legge - e puntare le censure ritenute fondate o infondate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste: evocata da un ricorrente ma ritenuta non pertinente rispetto alle sentenze conformi di condanna.

  • art. 495, 603, 178, 179 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle censure di Bisogno in relazione alla revoca della prova testimoniale e alla presunta decadenza; la Corte ha precisato che l'assenza dei testimoni non legittima automaticamente la decadenza e che il giudice avrebbe dovuto valutare e motivare l'eventuale accompagnamento coattivo o la rinnovazione istruttoria.

  • Sez. U., n. 155 del 29/09/2011 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che l'abuso del processo può giustificare sanzioni solo se l'esercizio della facoltà processuale è strettamente connesso al vizio accertato; usata per escludere una automatica configurazione dell'abuso a fronte della mancata comparizione di testimoni.

  • Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015 (giurisprudenza)

    Citata per principio sul concorso di persone nel reato e sull'inderogabilità della responsabilità del compartecipe quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure come rischio accettato; applicata per valutare la prevedibilità del passaggio da furto a rapina.

Massime di principio

  • La qualificazione tra furto e rapina dipende non solo dall'azione materiale ma anche dal contesto operativo: la presenza di molti partecipanti, la necessità di trasbordo celere e l'occultamento del mezzo indicano la prevedibilità del rischio di violenza e possono far ritenere il dolo di rapina.
  • Il mero fatto di mettere a disposizione un luogo non esclude il concorso se sussiste una programmazione condivisa e la consapevolezza delle modalità operative che rendono probabile l'uso della forza.
  • L'assenza dei testimoni chiamati dalla difesa non giustifica automaticamente la decadenza della prova per abuso del processo; il giudice deve valutare e motivare l'eventuale uso di misure coercitive (accompagnamento coattivo) o spiegare perché la prova a discarico sia superflua e rinnovarla se necessario.
  • Nel giudizio di bilanciamento delle circostanze per le attenuanti generiche, se il giudice esclude la prevalenza delle attenuanti deve comunque indicare quali elementi negativi preponderanti hanno determinato la decisione; omissioni di questo tipo possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • L'esistenza di un'aggravante (es. numero dei partecipanti) può escludere l'applicabilità di certe diminuenti come il contributo di minima importanza; la difesa deve confrontarsi specificamente con tale rilievo per ottenere il riconoscimento delle attenuanti.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con specificità e riferimenti puntuali agli elementi di prova e alla motivazione impugnata: censure generiche o eccentrico-remote vengono dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.