Cassazione Penale, Sentenza n. 45706/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, su istanza di riesame proposta da Salvatore Fontana, aveva ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2 c.p.) e aveva dichiarato inutilizzabili, a partire dalle dichiarazioni del 20-21 gennaio 2021, le deposizioni di Tommaso Marrocco rilasciate come persona informata sui fatti. Il PM sosteneva che tali dichiarazioni erano invece utilizzabili perché la presunta omissione/ritardo della denuncia addebitata a Marrocco (art. 361 c.p.) sarebbe stata non punibile per la causa di giustificazione di minaccia/ricatto (art. 384 c.p.), per cui il dichiarante non avrebbe dovuto essere considerato indagato e le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate dall'organo di merito ai sensi dell'art. 192 c.p.p. Il ricorso mirava all'annullamento limitato al capo A) relativo all'istigazione alla corruzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Roma secondo cui le dichiarazioni di Marrocco, considerate fondamentale fonte indiziaria, erano inutilizzabili dalla data in cui egli fu sentito come persona informata sui fatti perché, già prima di quelle escussioni, sussistevano indizi non equivoci che avrebbero dovuto farlo trattare come persona indagata per omessa o ritardata denuncia (art. 361 c.p.). La Corte ha valutato la ricostruzione temporale operata dal Tribunale (serie di incontri e messaggi fin da maggio 2020 e fumosità della denuncia di novembre 2020) e ha ritenuto che la presunta causa di giustificazione (art. 384 c.p.) addotta dal PM non fosse di immediata ed evidente applicazione senza ulteriori accertamenti, sicché non poteva escludere la necessità di considerare Marrocco indagato. Pertanto il ricorso del PM è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata nei punti contestati.
Norme richiamate
Rilevato come reato contestato a Fontana (istigazione alla corruzione); la Corte conferma che la serietà della proposta corruttiva è elemento centrale per l'indagine e per il collegamento probatorio con altri reati.
Delitto di omessa o ritardata denuncia; la Corte ha ritenuto che esistessero indizi non equivoci a carico di Marrocco anteriori all'escussione come persona informata, giustificando la sua qualificazione come soggetto che avrebbe dovuto essere sentito come indagato.
Causa di giustificazione per la denuncia non praticata per effetto di minaccia/ricatto; la Corte ha osservato che la scriminante può essere rilevante solo se di evidente e immediata applicazione senza bisogno di accertamenti, condizione non soddisfatta nel caso concreto.
Disciplina dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato; la Corte ha applicato la regola secondo cui l'inutilizzabilità opera "erga omnes" quando prima dell'escussione esistono indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente.
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
Nozione di connessione probatoria; il collegamento sussiste quando elementi di prova rilevanti in un procedimento hanno diretta incidenza su un reato dell'altro procedimento; tale collegamento è stato ritenuto concreto tra il reato di istigazione (Fontana) e l'omessa denuncia (Marrocco).
art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p.
Regola sull'incompatibilità con la qualità di testimone quando sussistono ragioni per considerare la persona indagata in reati connessi; applicata per valutare la qualità processuale delle dichiarazioni di Marrocco.
Criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni; la Corte ha osservato che la valutazione dell'attendibilità non giustifica l'utilizzo di dichiarazioni rese senza le garanzie difensive se il dichiarante avrebbe dovuto essere indagato.
Delitto di peculato menzionato negli atti: la decisione impugnata era stata annullata in relazione a questo capo dall'ordinanza di riesame, menzionato a titolo di contesto procedurale.
Reato di autoriciclaggio citato negli atti; il Tribunale aveva dichiarato incompetente il Tribunale di Cassino per quel capo a favore del Tribunale di Campobasso.
art. 81 c.pv. (concernente principi di continuazione o concorso)
Richiamato nel contesto delle imputazioni provvisorie; non oggetto di specifica interpretazione dalla Corte nella decisione sintetizzata.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese senza garanzie difensive sono inutilizzabili "erga omnes" se, prima dell'escussione, esistono indizi chiari e non equivoci che il dichiarante sia indagato: il giudice deve verificare la presenza di tali indizi alla data dell'escussione.
- La causa di giustificazione (es. minaccia/ricatto) che escluderebbe la punibilità di un'omessa denuncia può essere considerata solo se la sua applicazione è evidente e immediata senza bisogno di approfondimenti; altrimenti non impedisce che il dichiarante sia qualificato come indagato.
- Per ritenere collegamento probatorio tra procedimenti occorre identità di fatti o la diretta rilevanza di elementi probatori di un procedimento sull'altro: il collegamento non è automatico e va valutato concretamente.
- La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni (art. 192 c.p.p.) non autorizza a superare le garanzie procedurali: prima va accertata la legittima qualifica del dichiarante (testimone vs indagato).
- Nella costruzione temporale delle prove è fondamentale ricostruire quando il dichiarante ha avuto contezza della natura del fatto: la possibilità materiale e temporale di denunciare incide sulla qualificazione come omessa o ritardata denuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45523/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45524/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45525/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45527/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2023 del 13/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →